Protezione civile e RUNTS: chiarimenti sull’iscrizione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato la  nota direttoriale n.9663/2022  con la quale ha fornito chiarimenti riguardanti la verifica delle condizioni per l’iscrizione al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS) di:

  • gruppi comunali di protezione civile;
  • altre forme di volontariato organizzato di protezione civile;

disciplinati dagli artt. 35 e 36 del Codice della protezione civile  (D.Lgs 1/2018).

In poche parole il Ministero ha comunicato agli uffici regionali del RUNTS la procedura per iscrivere al Registro Unico gli enti di protezione civile.

 

Quali enti di protezione civile possono iscriversi al RUNTS?

Prima di occuparci della procedura di iscrizione al RUNTS, è fondamentale fare un passo indietro per chiarire quali enti di protezione civile possono iscriversi.

Il co.1 art.11  DM 106/2020  stabilisce che in sede di iscrizione al RUNTS gli enti possono indicare l’attività di protezione civile, tra quelle effettivamente esercitate, solo se risultano già iscritti nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l’iscrizione al volontariato di protezione civile devono provvedere ad aggiornare le informazioni sul RUNTS integrando l’elenco delle attività di interesse generale svolte con l’attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate.

Vediamo nel dettaglio le procedure di iscrizione previste per i vari gruppi elencati nella nota direttoriale.

 

Gruppi comunali di protezione civile

I gruppi comunali, ai sensi del co.2 art.11 DM 106/2020, sono iscritti nella sezione “Altri enti del terzo settore”.

Per questi enti la condizione per l’iscrizione nel RUNTS è data:

  • dal rispetto della disciplina specifica prevista (Codice protezione civile) ai fini della loro costituzione;
  • dall’iscrizione nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Di conseguenza gli uffici del RUNTS devono accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo, vale a dire:

  • la presenza dei dati e delle informazioni necessarie,
  • la completezza e correttezza della documentazione allegata.

Gli uffici non devono entrare nel merito analizzando il contenuto dello statuto del gruppo.

In questo caso, la natura amministrativa dell’atto di adozione dello statuto e le garanzie procedurali della formazione della volontà dell’ente locale sono atte ad assicurare la sussistenza dei profili di legittimità sostanziale, che si traduce nella conformità dello statuto alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al co.1 art.35 D.Lgs. 1/2018.

Nel caso di gruppi comunali che stanno trasmigrando dai precedenti registri regionali del volontariato, gli uffici devono procedere all’iscrizione al RUNTS menzionando la necessità di un successivo adeguamento dello statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima.

Tale adeguamento dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento.

I restanti gruppi comunali, diversi da quelli “trasmigrati”, possono presentare domanda di iscrizione al RUNTS dopo aver recepito nei propri statuti le indicazioni contenute nel Codice della protezione civile.

 

Altre forme di volontariato organizzato

Le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, di cui all’art.36 del Codice della protezione civile, possono conseguire l’iscrizione al RUNTS a condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo Settore.

Per questi enti non è sufficiente l’iscrizione nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile per determinarne il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione come enti del Terzo Settore.

Nei confronti di tali soggetti, gli uffici del RUNTS devono effettuare:

  • il controllo di regolarità formale degli atti;
  • l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore ai fini dell’iscrizione.

Attenzione: in caso di richiesta di iscrizione al RUNTS presentata ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 117/2017 (cioè con acquisto della personalità giuridica), il controllo di legalità è demandato dal legislatore al notaio.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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