Il lavoro negli ETS: cambiano le differenze retributive

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la  L.85 del 3 luglio 2023  di conversione del  DL 48/2023,  recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

La legge di conversione contiene misure di interesse anche per gli enti del Terzo Settore (ETS), ossia quelli che sono iscritti o intendono iscriversi al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare la Legge disciplina il trattamento retributivo delle persone dipendenti degli ETS, modificando le differenze retributive precedentemente fissate dal Codice del Terzo Settore e dal decreto di riforma delle imprese sociali.

Vediamo nel dettaglio:

  • cosa cambia;
  • i motivi che hanno portato a modificare la norma;
  • quali sono gli altri limiti in tema di lavoro che bisogna tenere a mente.

 

Differenze retributive negli ETS

Il  D.lgs 117/2017  (Codice del Terzo Settore) poneva un limite agli importi degli stipendi fissando da 1 a 8 la differenza retributiva che poteva sussistere tra i dipendenti di un ETS.

In parole più chiare: lo stipendio più consistente pagato da un ente del Terzo Settore non poteva essere più alto di 8 volte di quello più basso.

L’art.29 del DL 48/2023 modifica l’art.16 del Codice del Terzo Settore fissando che “in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

Gli enti del Terzo settore devono rilevare il rispetto di tali parametri nel proprio  bilancio sociale  o, in mancanza, nella  relazione di missione.

Inoltre modifica l’art.8 co.3 lettera b) stabilendo che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tra l’altro, la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art.51 del D.Lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art.5, c.1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017”.

 

Differenze retributive nelle imprese sociali

Il DL 48/2023 modifica anche l’art.13 del  D.lgs 112/2017  estendendo alle imprese sociali la possibilità di ampliare la forbice retributiva da uno a dodici.

Ma anche in questo caso la facoltà è legata alla presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art.2”.

Anche le imprese sociali devono dare conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

 

Perché imporre limiti?

Probabilmente fissare limiti minimi e massimi di retribuzione all’interno degli ETS rispondeva alla logica di rendere gli stipendi piuttosto omogenei.

Ma evidentemente il Legislatore non aveva considerato alcune specifiche professionalità che sono fondamentali anche per il Terzo Settore e che hanno delle quotazioni di mercato molto alte.

Si pensi ad esempio ai ricercatori medici di fama internazionale, ai sistemisti informatici, ai fundraiser, ai manager finanziari, ecc.

Chi ha responsabilità importanti è giusto che venga remunerato per quello che vale e non ci si può aspettare che il lavoro nel Terzo Settore coincida solo con una scelta etica.

Ecco perché le differenze retributive sono state riviste al rialzo, accogliendo le molte critiche degli ETS di medie-grandi dimensioni.

 

Altri limiti fissati dal Codice del Terzo Settore in tema di lavoro

Per completezza di informazione è bene ricordare che gli ETS possono avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura.

Tuttavia il D.lgs 117/2017 fissa dei limiti precisi all’utilizzo delle prestazioni lavorative:

  • nelle organizzazioni di volontariato il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art.33 co.1);
  • le associazioni di promozione sociale possono assumere anche i propri associati, ma in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non deve superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati (art.36).

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