L’apprendistato sportivo

La  riforma dello sport  è intervenuta in maniera dirompente nel mondo sportivo.

Tra le novità più importanti della riforma troviamo la disciplina del contratto di apprendistato nell’ambito del lavoro sportivo.

Vediamo di seguito di cosa si stratta.

 

Cos’è l’apprendistato sportivo?

L’art.30 del  D.lgs 36/2021  prevede che gli enti sportivi elencati più avanti possano stipulare contratti di apprendistato con i giovani atleti.

Lo scopo del legislatore, attraverso “la formazione dei giovani atleti”, è quello di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso nel mercato del lavoro al termine della carriera sportiva agonistica.

In sostanza gli apprendisti, grazie a questo tipo di contratto, possono acquisire una formazione specifica nel settore sportivo e mettere in pratica le proprie competenze lavorative in un ambiente reale.

Allo stesso tempo gli enti sportivi hanno l’opportunità di formare giovani talenti e contribuire alla crescita del comparto sportivo dilettantistico.

 

Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato può essere stipulato da:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • società sportive professionistiche.

Il numero complessivo di apprendisti che un ente sportivo può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato e qualificato in servizio presso l’ente.

Tale rapporto non può superare il 100% per gli enti che hanno un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.

Inoltre non possono essere utilizzati apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato (ex art.42, co.7 D.lgs 81/2015).

I limiti di età di apprendistato per i giovani atleti sono:

  • da 14 a 23 anni per gli enti sportivi dilettantistici (limite abbassato dal  decreto “correttivo bis”  non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale);
  • da 15 a 23 anni per le società sportive professionistiche.

Possono essere stipulati contratti di apprendistato:

  • per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art.43  D.lgs 81/2015);
  • per alta formazione e ricerca (art.45 D.lgs 81/2015).

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea:

  • scienze motorie e di laurea magistrale (L-22);
  • organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47);
  • scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative (LM-67);
  • scienze e tecniche dello sport (LM-68).

 

Licenziamento e recesso

Rispetto alla disciplina del contratto di apprendistato (art.42 D.lgs 81/2015), proprio per la particolarità del settore sportivo, il D.lgs 36/2021 non applica la norma generale sui licenziamenti e sul recesso, ma prevede che:

  • al termine del periodo di apprendistato il rapporto si risolve automaticamente;
  • non costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell’apprendista.

Il provvedimento non è intervenuto sulla possibilità di recesso prima della scadenza del periodo di apprendistato.

Ciò fa supporre che si possano applicare i principi generali della normativa sull’apprendistato, del lavoro e del Codice Civile.

 

Contratto di lavoro successivo

Se al termine del periodo di apprendistato la SSD o ASD stipula con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità rispetto al contratto di apprendistato, l’ente sportivo sarà tenuto a corrispondere il premio di formazione tecnica in favore della diversa ASD o SSD presso il quale l’atleta ha precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile (art.31 co.2 D.lgs 36/2021).

 

Tutela sanitaria e sicurezza

Il provvedimento estende agli apprendisti le tutele previste per i lavoratori sportivi in materia di:

  • controlli sanitari (art.32 D.lgs 36/2021);
  • sicurezza sul lavoro (art.33 D.lgs 36/2021);
  • assicurazione contro gli infortuni (art.34 D.lgs 36/2021).

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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