Fausto:
So che da gennaio sono cambiate le regole fiscali delle associazioni e vorrei sapere se i corrispettivi specifici che l’associazione incassa dai soci per la realizzazione di un laboratorio di pittura sono ancora decommercializzati.
Se così non fosse, le chiedo se possiamo iscriverci al RUNTS come associazione di promozione sociale.
tornaconto&C. risponde:
L’associazione non iscritta al RUNTS non può beneficiare dei nuovi regimi fiscali sanciti dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) entrati in vigore il 1° gennaio 2026.
Quindi i corrispettivi specifici che l’ente incassa dai propri soci sono soggetti a tassazione (IVA e IRES).
Ciò accade perché, con l’entrata in vigore della disciplina fiscale per gli ETS, viene modificato l’art.148 co.3 D.P.R. 917/1986 abrogando le agevolazioni fiscali previste per le associazioni culturali, le APS e le associazioni di formazione extra scolastica della persona (la decommercializzazione dei corrispettivi specifici di soci e associati).
Quindi dal 1° gennaio 2026 solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti (art. 148, c. 3 TUIR).
Tuttavia le associazioni culturali che ancora non sono iscritte al RUNTS continueranno ad applicare le regole di cui all’art. 143 TUIR.
Inoltre, con l’entrata in vigore della disciplina fiscale degli ETS vengono abrogate le norme che estendevano l’applicazione del regime fiscale agevolato L.398/91 alle associazioni senza scopo di lucro, pro loco e associazioni bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche.
Cosa cambierebbe se l’ente diventasse APS
Qualora l’associazione si iscrivesse al RUNTS nella sezione delle associazioni di promozione sociale (APS) e qualora il laboratorio di pittura fosse:
- svolto in diretta attuazione degli scopi sociali;
- riservato ai soci/iscritti dell’ente e dei familiari conviventi degli stessi nonché ai soci/iscritti di altre associazioni facenti capo alla medesima rete associativa;
i corrispettivi specifici incassati sarebbero considerati non commerciali (art.85 e art.79 co.5-bis CTS).
Attenzione: l’APS potrebbe applicare i regimi fiscali del CTS solo dopo l’approvazione della domanda di iscrizione da parte del RUNTS.
Di conseguenza fino al completamento dell’iscrizione l’associazione non potrebbe applicare le specifiche disposizioni per le APS (in particolare le agevolazioni fiscali di cui agli artt.85 e 86 CTS) bensì dovrebbe operare come ente associativo comune secondo le regole del TUIR.
Diverso è il caso delle ONLUS per le quali è espressamente previsto dall’art.34 co.12 del DM 106/2020 che l’iscrizione avrà effetto retroattivo al 1° gennaio 2026, a condizione che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata entro il 31/03/2026.
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