Proseguiamo l’analisi della Circolare n.1/E del 19/02/2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS) entrate in vigore il 1° gennaio 2026.
La prima parte di questo approfondimento era dedicata alle attività che possono svolgere gli Ente del Terzo Settore (ETS), i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale e all’abrogazione dell’Anagrafe delle ONLUS.
In questa seconda parte vediamo cosa succede se l’ETS perde la qualifica di ente non commerciale.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
Gli ETS, per determinare il mutamento della qualifica da ente non commerciale a ente commerciale, devono mettere a confronto:
- i proventi commerciali generati da:
- ricavi delle attività di interesse generale svolte in modalità commerciali;
- conferimenti erogati dalla Pubblica Amministrazione a fronte di prestazioni di natura commerciale (natura sinallagmatica);
- proventi delle attività diverse svolte in forma d’impresa (escluse le sponsorizzazioni e pubblicità e i proventi da raccolta fondi continuativa corrispettiva);
- le entrate non commerciali derivanti da:
- contributi, sovvenzioni e liberalità;
- quote associative;
- proventi da attività di raccolta fondi occasionali;
- proventi da attività di raccolta fondi continuativa senza alcun rapporto sinallagmatico (no corrispettivo);
- il valore normale dei beni e servizi erogati gratuitamente o a prezzi simbolici.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i ricavi commerciali superino le entrate non commerciali nel medesimo periodo d’imposta (art.79 co.5 CTS).
Mutamento di qualifica e periodo transitorio
Il mutamento della qualifica – da ente del Terzo Settore non commerciale a ente del Terzo Settore commerciale – opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale (art.79 co.5-ter CTS).
Facciamo l’esempio di un ente con esercizio sociale coincidente con l’anno solare: se al 31/12/2026 i ricavi commerciali sono superiori alle entrate non commerciali, l’ETS diventa commerciale con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026.
Tuttavia l’art.79 co.5-ter prevede un regime transitorio per i due periodi d’imposta successivi al 31/12/2025.
Ciò significa che per gli anni 2026 e 2027 il mutamento di qualifica ha ha effetto solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il cambiamento di qualifica.
In pratica, se i proventi commerciali sono superiori alle entrate non commerciali:
- nell’anno 2026 → il mutamento della qualifica opera dal 1° gennaio 2027;
- nell’anno 2027 → il mutamento della qualifica opera dal 1° gennaio 2028.
Dall’anno 2028 in poi se i proventi commerciali dovessero superare le entrate non commerciali, l’ente acquisirà la qualifica di ente commerciale a decorrere da quell’esercizio.
Effetti del mutamento della qualifica
Il mutamento della qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale non comporta la cancellazione dal RUNTS. Dal punto di vista civilistico l’ente rimane ETS.
Tuttavia, al mutamento della qualifica, l’ETS deve:
- comunicare agli uffici territoriali del RUNTS la perdita della qualifica entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata (art.48 co.3 CTS);
- iscriversi al Registro Imprese (impresa sociale, cooperativa).
L’art.87 co.7 CTS prevede che entro tre mesi dal momento in cui l’ETS diventa commerciale, quest’ultimo deve:
- stilare l’inventario di tutti i beni che fanno parte del patrimonio;
- tenere la contabilità ordinaria e registrare le scritture contabili ai sensi degli artt.14,15, 16 DPR 600/1973;
- registrare nelle scritture cronologiche tutte le operazioni comprese tra l’inizio del periodo di imposta e il momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica.
Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale
L’art.79-bis CTS interviene sul passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualifica fiscale o al momento di iscrizione al RUNTS.
In questi casi l’ETS può optare per la sospensione della tassazione sulla plusvalenza quando un bene strumentale esce dal regime d’impresa, a patto che il bene venga destinato al perseguimento di attività statutarie con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione, la tassazione scatta se:
- i beni vengono destinati a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- il bene viene ceduto o perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.


