Il 19/02/2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 1E del 19/02/2026 dove fornisce i primi chiarimenti sulle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo settore che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2026, tenendo conto dei contributi emersi durante la consultazione pubblica conclusa lo scorso 23 gennaio.
Vediamo insieme alcuni dei chiarimenti forniti con la Circolare.
Cos’è il “Terzo settore”?
Nella premessa la Circolare evidenzia che per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) costituiti per il perseguimento – senza scopo di lucro – di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che – in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi – promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Quali attività possono svolgere gli ETS?
Il Codice del Terzo Settore (CTS) distingue tre tipologie di attività che gli ETS (cioè gli enti iscritti al RUNTS) possono svolgere.
1) Attività di interesse generale
Sono solo quelle elencate nell’art.5 CTS. Lo svolgimento in via esclusiva e principale di una o più di tali attività è essenziale per l’acquisizione della qualifica di ETS.
2) Attività diverse
Ai sensi dell’art.6 CTS possono essere svolte solo se l’atto costitutivo o statuto lo consentono e purché siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.
Ai sensi del D.M. 107/2021 i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi (comprensivi anche dei costi figurativi).
3) Raccolta fondi
L’art.7 CTS stabilisce che gli ETS possono avvalersi di attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale.
Le raccolte fondi possono essere effettuate anche in forma organizzata e continuativa o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Ma devono essere realizzate:
- nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- in conformità alle linee guida pubblicate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Inoltre le sopracitate linee guida chiariscono che le risorse delle raccolte fondi devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse (art.6 CTS).
Criteri di non commercialità delle attività di interesse generale
Per spiegare quando l’attività di interesse generale è da considerarsi non commerciale, la Circolare riprende quanto previsto dall’art.79 co.2 e co.2bis CTS.
In sostanza tale attività si considera di natura non commerciale ai fini IRES quando è svolta:
- a titolo gratuito, oppure
- dietro l’incasso di corrispettivi che non superano i costi effettivi di diretta imputazione (costi diretti+indiretti+finanziari+tributari).
Attenzione: ai fini del computo non vanno considerati i costi figurativi dei volontari.
La Circolare prevede anche una soglia di tolleranza consentendo agli ETS di mantenere ai fini IRES la qualifica non commerciale dell’attività svolta qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
Nel caso in cui lo scostamento superi il 6% o si prolunghi per oltre tre anni, l’attività si qualifica in ogni caso come commerciale.
Quindi è evidente l’importanza a monte di pianificare le modalità gestionali e di svolgimento dell’attività di interesse generale per collocarla correttamente nell’alveo della non commercialità.
In parole più nette: per affermare che l’attività non è commerciale non è sufficiente ricondurla all’art.5 CTS, ma bisogna considerare anche la gestione operativa d’insieme dell’attività stessa.
Gestione di più attività di interesse generale
In caso l’ente svolga più attività di interesse generale, ai fini del test di non commercialità le attività possono essere considerate:
- in maniera globale (unificate) qualora esse siano omogenee, ovvero presentino proventi e costi promiscui, utilizzo di locali e risorse comuni, personale condiviso, collegamento funzionale che renda unitario lo svolgimento delle attività stesse;
- in maniera separata quando le attività sono disomogenee, ossia appartenenti a diverse sezioni ATECO o con contabilità separata.
Semplificazione per gli ETS più piccoli
La Circolare prevede un’agevolazione per gli ETS con con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro.
Questi enti possono considerare le attività di interesse generale svolte come un’unica attività, anche se non omogenee.
Disciplina fiscale delle raccolte fondi
Il documento in esame riprende quanto previsto dall’art.79 co.4 lettera a) CTS il quale sancisce che non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale i fondi pervenuti:
- a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
- in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Gli ETS che svolgono raccolte fondi devono redigere uno specifico rendiconto per ognuna raccolta allegando una relazione illustrativa.
L’Agenzia delle Entrate specifica che, indipendentemente dalla frequenza occasionale o abituale e dalle modalità con cui sono realizzate, laddove le raccolte fondi non prevedano la vendita di beni o servizi come ad esempio sollecitazione donazioni, lasciti testamentari, ecc. e, dunque, non vi sia sotteso alcun rapporto sinallagmatico, esse devono considerarsi non commerciali.
Invece nell’ipotesi in cui l’ETS svolga la raccolta fondi mediante cessione di beni o prestazioni di servizi a fronte di corrispettivi (rapporto sinallagmatico) in via continuativa, tale attività acquisisce carattere commerciale secondo i criteri previsti dal TUIR.
Abrogazione anagrafe delle ONLUS e iscrizione al RUNTS
Con l’entrata in vigore del Titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo Settore), l’Anagrafe delle ONLUS è stata soppressa il 31/12/2025.
Di conseguenza le ONLUS entro il 31/03/2026 devono decidere se iscriversi o meno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore scegliendo la sezione più adatta in base alle proprie caratteristiche.
L’iscrizione al RUNTS entro il 31/03/2026 non è considerata uno scioglimento dell’ente e non comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio.
Se invece la ONLUS non presenta domanda entro il suddetto termine e continua ad operare senza diventare ETS, perde la qualifica e deve devolvere il patrimonio maturato durante gli anni in cui è stata iscritta all’Anagrafe ad un ente con finalità analoghe.
Sono esclusi dall’obbligo di devoluzione i trust e gli enti che non possono diventare ETS a causa di situazioni di controllo o coordinamento previste dal CTS.
Per mantenere questa esenzione però le ONLUS devono adeguare lo statuto:
- prevedendo la realizzazione di attività di interesse generale svolte senza scopo di lucro e con modalità non commerciali,
- destinando stabilmente i beni a tali attività.
In caso di scioglimento o modifica delle clausole statutarie, anche questi enti saranno tenuti alla devoluzione del patrimonio.
Domanda di iscrizione al RUNTS
Gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS al 31/12/2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare entro il 31/03/2026 all’ufficio del RUNTS territorialmente competente apposita domanda di iscrizione, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte, allegando:
- atto costitutivo;
- statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- ultimi due bilanci (o rendiconti per cassa) approvati.
Attenzione: il termine del 31/03/2026 resta valido anche per le ONLUS con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Se la domanda è presentata entro il termine e viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS con effetto retroattivo dall’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio 2026), garantendo continuità con la precedente qualifica di ONLUS.
In considerazione della retroattività, le ex ONLUS possono applicare già dal 1° gennaio 2026 alcune esenzioni IVA previste dal DPR 633/1972 art.10, co.1, numeri:
- 15) trasporto malati/feriti;
- 19) prestazioni di ricovero e cura
- 20) prestazioni educative e didattiche ;
- 27-ter) prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, educative rese a soggetti svantaggiati.
In caso la domanda di iscrizione venga respinta, l’ente dovrà procedere alla rettifica delle fatture già emesse applicando il regime fiscale ordinariamente previsto.
Nella seconda parte di questo articolo approfondiremo ulteriori aspetti della Circolare.
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.
