Nuovo modello di rendiconto e nuove procedure di iscrizione al RUNTS

Nel mese di marzo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che riguardano gli enti del Terzo Settore, cioè quelli iscritti al RUNTS:

  • Decreto Ministeriale del 13/01/2026“Modifiche al decreto 15/09/2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»”;
  • Decreto Ministeriale del 18/02/2026“Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro”.

Di seguito la sintesi delle novità che contengono.

 

Decreto ministeriale del 13/01/2026

Il decreto aggiorna e integra il DM 106/2020 cioè la norma che disciplina il funzionamento del  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS).

In prima battuta il provvedimento introduce le correzioni necessarie ad adeguare l’impianto normativo del RUNTS all’art.4 L.104/2024 e al DL 84/2025 convertito in Legge n.108/2025 (ne avevo parlato  qui  e  qui).

Poi introduce alcuni chiarimenti e semplificazioni importanti richiesti dal mondo non profit da molto tempo.

 

Delega per operare nel RUNTS

All’art.8 del DM 106/2020 viene inserito il co.2-bis il quale prevede che il rappresentante legale possa delegare una persona per gestire le pratiche dell’invio dell’istanza telematica.

La delega può essere di due tipi:

  • compilazione e invio: il delegato si limita a compilare l’istanza e inviare telematicamente la pratica; resta in capo al delegante la sottoscrizione della distinta, il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
  • compilazione, sottoscrizione e invio: il delegato può compilare, sottoscrivere digitalmente egli stesso e inviare l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

Può avere come oggetto istanze di:

  • iscrizione,
  • variazione (modifiche statutarie o di cariche sociali, ecc.),
  • cancellazione,
  • accreditamento al 5×1000,
  • deposito bilanci o rendiconti.

La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale RUNTS, il quale genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

La possibilità di delegare sarà attiva dal 9 aprile 2026. Nel frattempo il Ministero ha messo a disposizione un  video tutorial.

 

Modalità di comunicazione con il RUNTS

Le comunicazioni dagli Uffici del RUNTS verso gli ETS relative ai procedimenti avvengono prioritariamente per mezzo del sistema informatico.

L’art.6 modificato del DM 106-2020 sancisce che l’ETS non può più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale), ma deve di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata.

 

Iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica

All’art.17 del D.M 106/2020, modificato dal decreto in esame, viene precisato che per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente.

Inoltre il “nuovo” art.16 co.2 del DM 106/2020 prevede che in caso di patrimonio apportato in denaro, il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria.

 

Procedura di cancellazione dal RUNTS

L’art.24 stabilisce che l’Ufficio competente del RUNTS dispone la cancellazione dal registro dopo aver ricevuto la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità con il parere reso ai sensi dell’art.9 del Codice del Terzo Settore.

 

Devoluzione del patrimonio

All’art.25 del D.M. 106/2020 vengono introdotte nuove regole per le procedure relative alla devoluzione del patrimonio a causa dello scioglimento, dell’estinzione o della cancellazione volontaria dal RUNTS dell’ente del Terzo Settore (ETS).

Se l’ETS vuole cancellarsi dal RUNTS ma intende proseguire l’attività fuori dal Terzo Settore, deve devolvere  l’incremento patrimoniale  realizzato durante l’iscrizione al registro.

Oltre a presentare l’istanza di cancellazione ai sensi dell’art.9 del Codice del Terzo Settore, deve produrre:

  • la situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione (l’ente è esonerato se la delibera è stata assunta non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e il bilancio d’esercizio è stato già depositato al RUNTS);
  • l’attestazione rilasciata da un revisore legale relativa all’entità e alla composizione del patrimonio dell’ente con indicazione dell’eventuale ammontare non assoggettato alla devoluzione;
  • la dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun ETS beneficiario, contenente l’indicazione del patrimonio accettato.

Per gli ETS di piccola dimensione che redigono un rendiconto per cassa, la norma prevede che venga presentato un rendiconto per cassa alla data della delibera, unitamente ad un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili inventariati, con l’indicazione del relativo valore o, in assenza di beni, una dichiarazione sostitutiva.

Se la devoluzione riguarda l’intero patrimonio residuo si deve allegare una documentazione con rifermento all’intero patrimonio da devolvere.

In sostanza, dall’esame degli art.24 e 25 del decreto si evince che la devoluzione del patrimonio è strettamente collegata alla conclusione del procedimento di cancellazione.

Le nuove funzionalità legate al decreto ministeriale saranno operative dal 9 aprile 2026 per consentire il necessario adeguamento del sistema informatico.

 

Decreto Ministeriale del 18/02/2026

Ai sensi dell’art.13 co.2 bis del Codice del Terzo Settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore (ETS):

  • con o senza personalità giuridica;
  • che nell’esercizio precedente hanno avuto entrate non superiori a 60.000 euro.

Il nuovo modello, rispetto al rendiconto di cassa Modello D utilizzato fino ad oggi:

  • indica le sole macro voci delle attività di interesse generale, attività diverse, raccolte fondi, ecc. senza il dettaglio delle loro componenti;
  • si completa con il prospetto opzionale degli oneri figurativi.

Il Modello E è adottabile a partire dagli esercizi finanziari in corso alla data del 21 marzo 2026.

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare il nuovo modello sarà utilizzabile per il rendiconto 2026 (da approvare nel 2027).

Il rendiconto 2025 invece dovrà essere redatto secondo le regole precedenti.

Attenzione: gli ETS hanno facoltà e non obbligo di utilizzare il Modello E aggregato.

Gli enti possono comunque optare per la compilazione del Modello D ordinario ovvero il rendiconto per cassa analitico, con il dettaglio di tutte le sotto-voci.

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