Nella circolare n.1/E del 19/02/2026 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina dei criteri di non commercialità delle attività di interesse generale previste dall’art.5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).
Tra le entrate da attività non commerciale degli Enti del Terzo Settore (ETS) analizzate nella circolare, ci sono i contributi erogati da enti pubblici e privati.
Contributi da enti pubblici
I contributi provenienti dagli enti pubblici (Unione europea, Stato, Regioni, ecc.) possono essere definiti in due modi, in base alle loro caratteristiche:
- contributi a fondo perduto;
- contributi a fronte di corrispettivi.
Contributi a fondo perduto
Contributi che non richiedono una prestazione diretta di scambio di beni e servizi (assenza di rapporto sinallagmatico) e che sono finalizzati:
- al perseguimento dei fini istituzionali dell’ETS,
- al sostegno di attività di interesse sociale pubblica.
Tali contributi sono sostanzialmente dei trasferimenti fondi – spesso legati a progetti specifici e anche a fronte di rimborso spese – dove le convenzioni con la Pubblica Amministrazione non sono a titolo oneroso.
Contributi a fronte di corrispettivi
Sono proventi derivanti da accordi (convenzioni a titolo oneroso) in cui è previsto un pagamento a fronte di un servizio o la cessione di un bene dall’ETS all’ente pubblico.
C’è quindi un rapporto sinallagmatico tra il versamento del denaro e la prestazione richiesta. Di conseguenza questi contributi sono di natura commerciale.
Contributi da soggetti privati
I contributi privati sono fondi erogati da aziende, fondazioni, banche o altri soggetti, spesso destinati a finanziare progetti, eventi o attività.
Queste risorse derivano da un progetto specifico, a fronte anche di rimborso spese, ma non richiedono una controprestazione cioè la vendita di un servizio o la cessione di un bene.
Disciplina fiscale dei contributi
Come devono essere gestiti i contributi dal punto di vista fiscale?
La risposta varia in base alla tipologia del contributo così come descritta nei capitoli precedenti:
- contributi a fondo perduto (o liberalità);
- contributi a fronte di corrispettivi, cioè pagamenti per servizi o cessioni di beni.
Questa distinzione è fondamentale per la qualificazione fiscale e la trasparenza delle risorse degli ETS.
L’art. 79 co.4 lett. b) del Codice del Terzo Settore (CTS) stabilisce che i contributi pubblici ai fini IRES non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento, delle attività di interesse generale di cui all’art.5 CTS.
Ma attenzione perché l’agevolazione è legata alle seguenti condizioni:
- i contributi devono pervenire da amministrazioni pubbliche (Unione europea, Stato, Regioni, ecc.);
- i contributi devono essere erogati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l’ETS beneficiario deve qualificarsi di natura non commerciale, ai sensi dell’art.79 co.5 CTS.
In sostanza: per registrare i contributi ricevuti come entrate non commerciali – e quindi beneficiare dell’agevolazione fiscale – l’ETS deve avere le caratteristiche per definirsi ente non commerciale (qui i casi in cui si può perdere la qualifica).
Ai fini della qualificazione commerciale o non commerciale dell’ETS, la circolare specifica che l’Ente del Terzo settore deve eseguire:
- il test di non commercialità delle singole attività di interesse generale (co.2, 2-bis art.79 CTS);
- la verifica della qualificazione soggettiva dell’ente non commerciale (co.5 art.79 CTS).
In base all’esito dei test, se l’ETS si qualifica come ente non commerciale può applicare l’agevolazione fiscale ai fini IRES prevista dall’art.79 co.4 del CTS.
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