Il 07/08/2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.7/2026 con la quale ha risposto ad una serie di quesiti inerenti le problematiche tributarie degli enti sportivi dilettantistici disciplinati dal D.lgs 36/2021.
Prima di entrare nel merito della circolare è opportuno fare una premessa: le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono fonti di diritto, ma nella pratica hanno un peso importante perché forniscono chiarimenti interpretativi utili agli enti sportivi per applicare correttamente le norme.
Requisiti per le agevolazioni fiscali
Il primo quesito riguarda le società sportive dilettantistiche (SSD) costituite come società di capitali o cooperative: tali soggetti possono usufruire delle agevolazioni fiscali IRES (art.148 co.3 del TUIR) e IVA (art.4 co.4 DPR 633/1972)?
Il beneficio consiste nella decommercializzazione, ai fini fiscali, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.7/2026 chiarisce che gli enti sportivi (società e associazioni sportive dilettantistiche) possono beneficiare delle agevolazioni solo se nel proprio statuto hanno recepito le clausole previste dall’art.148 co.8 TUIR, ossia il “divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.
Questa previsione però sembra in contrasto con l’art.8 co.3 e 4 del D.lgs 36/2021 che permette alle SSD costituite come società di capitali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale, oppure di distribuire dividendi entro limiti molto contenuti (indice ISTAT e interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di 2,5 punti percentuali).
L’Agenzia ha aggiunto che la disposizione dall’art.8 D.lgs 36/2021 ha valore civilistico e, se adottata negli statuti, non permette alle SSD di poter usufruire dell’agevolazione sopra descritta.
Quindi, per beneficiare delle disposizioni agevolative dell’art.148 co.3 del TUIR, gli enti sportivi devono integrare le clausole statutarie individuate degli articoli 7 e 8 del D.lgs. 36/2021 con quelle previste dall’art.148 co.8 del TUIR.
Le medesime considerazioni valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni previste dall’art.4 co.4 del Decreto IVA.
In sintesi: dal punto di vista civilistico la SSD può prevedere una distribuzione limitata degli utili, ma se vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali deve rinunciarvi.
Questo chiarimento è molto importante perché uno statuto redatto in modo non conforme ai principi contenuti nella circolare n.7/2026 può determinare l’impossibilità di applicare i benefici fiscali con l’aggravante che le attività svolte da non commerciali verrebbero trattate come commerciali.
Infine, a titolo di informativo, è utile ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2027 il DPR 917/1986 (TUIR) sarà integralmente sostituito dal nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.lgs 117/2026.
Rimborsi forfetari ai volontari sportivi
Il secondo quesito affrontato nella circolare n.7/2026 riguarda la gestione dei rimborsi ai volontari sportivi disciplinati dall’art.29 D.lgs 36/2021.
La circolare chiarisce che possono essere riconosciuti ai volontari sportivi i rimborsi delle spese sostenute, nel limite complessivo di 400 euro mensili, per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute SpA.
I rimborsi forfettari entro il limite di 400,00 euro non concorrono a formare il reddito, tuttavia vanno conteggiati ai fini del limite di non imponibilità fiscale di 15.000,00 euro previsto per i compensi sportivi (art.36. co.6 D.lgs 36/2021).
Attenzione: devono essere considerati nella soglia anche i rimborsi erogati alla stessa persona da altri enti sportivi.
Infine, i rimborsi forfetari vanno comunicati al Registro delle Attività Sportive dilettantistiche (RASD) indicando:
- i nominativi dei volontari che ricevono i rimborsi forfetari nello svolgimento dell’attività sportiva;
- l’importo corrisposto a ciascun volontario.
Compensi sportivi
L’art.36 co.6 D.lgs. 36/2021 dispone che i “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità dell’agevolazione ai rapporti di lavoro subordinato.
Nella risposta l’Agenzia precisa che la norma sopra citata si applica a tutti i contratti di lavoro sportivo inclusi quelli in forma subordinata.
L’eventuale eccedenza è soggetta a tassazione secondo le ordinarie regole previste per il lavoro dipendente.
Compensi co.co.co. e IRAP
Il quarto quesito riguarda la base imponibile IRAP.
L’amministrazione finanziaria nella circolare n.7/2026 conferma quanto previsto dall’art.36 co.6 D.lgs 36/2021 il quale, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevede che “tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile”.
Prestazioni sportive e IVA
L’art.36bis co.1 DL 75/2023 sancisce che le “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art.6 del D.lgs 36/2021, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’esenzione IVA e la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione vanno applicati per le prestazioni di servizi “strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi” al ricorrere delle seguenti condizioni:
- devono essere effettuate da organismi senza scopo lucrativo, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici (art.6 Dlgs 36/2021);
- devono essere rese a favore delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
Cessione atleta e IVA
L’Agenzia esclude l’applicazione dell’esenzione IVA sulla cessione del contratto di un atleta da parte dell’ASD o SSD a favore di una società professionistica in quanto l’operazione non può ritenersi strettamente connessa con lo svolgimento della pratica sportiva.
Tale operazione infatti riguarda l’aspetto economico-finanziario tra due soggetti ed è quindi rilevante ai fini IVA.
Detassazione ai fini IRES delle attività connesse e delle raccolte fondi
Nel settimo e ultimo quesito la circolare n.7/2026 chiarisce l’ambito applicativo dell’art.25 co.2 L.133/1999, modificata con il DL 38/2026.
In base alla nuova formulazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle ASD e SSD i proventi realizzati:
- nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- tramite la raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art.143 co.3 lettera a, TUIR);
Questi proventi non concorrono alla formazione del reddito complessivo a condizione che:
- le diverse tipologie di enti sportivi previsti dall’art.6 co.1 lettere a), b), e c) del D.lgs 36/2021 abbiano optato per il regime di favore di cui alla L.398/1991;
- il numero di eventi complessivamente non sia superiore a due per anno e l’importo complessivo non sia superiore a 51.645,69 euro.
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