Riforma Terzo Settore: cosa entrerà in vigore nel 2018?

La riforma del Terzo Settore è complessa e prevede molti passaggi, ma già da gennaio 2018 alcune novità entreranno in vigore.

Attenzione! Alcune scadenze elencate in questo articolo  sono state modificate  in seguito alla pubblicazione del decreto correttivo in data 2 agosto 2018.

 

Riforma: cosa partirà nel 2018

L’art.104 c.1 del  Codice del Terzo Settore  (CTS) dispone che dal 1° gennaio 2018 fino all’anno di entrata in vigore delle disposizioni generali che regolano la disciplina fiscale degli enti del Terzo Settore (Titolo X CTS) entreranno in vigore per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, le seguenti disposizioni in via transitoria:

  • titoli di solidarietà (art.77);
  • social lending (art.78);
  • social bonus  (art.81);
  • disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali (art.82);
  • detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art.83);
  • esenzione IRES degli immobili di proprietà destinati esclusivamente ad attività non commerciale da OdV (art.84 c.2) e APS (art.85 c.7);
  • oneri deducibili: erogazioni liberali in denaro, nel limite di € 1.549,37 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore di APS iscritte negli appositi registri (art.102 c.1 lettera e);
  • oneri detraibili al 19%: erogazioni liberali in denaro, nel limite di € 2.065,83, a favore delle APS iscritte negli appositi registri (art.102 c.1 lettera f);
  • oneri detraibili al 19%: contributi associativi, nel limite di € 1.291,14, versati alle società di mutuo soccorso che operano solo nei settori di cui all’art. 1 L. 3818/1886 (art.102 c.1 lettera g).

Per tutti gli altri enti che non rientrano nelle tipologie associative sopra elencate le disposizioni dell’art.104 c.1 entreranno in vigore quando sarà operativo il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Inoltre entro agosto 2018 avrebbero dovuto essere emanati i decreti ministeriali contenenti:

  • le indicazioni sulle procedure di iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore e i criteri per la predisposizione dei nuovi statuti;
  • le indicazioni sulle attività diverse a quelle di interesse generale;
  • le linee guida per l’organizzazione delle raccolte fondi;
  • i modelli di bilancio e rendiconto da adottare.

 

Riforma: cosa partirà (forse) nel 2019

Se le tante scadenze previste dal Codice del Terzo Settore saranno rispettate dai vari Ministeri interessati, dall’Agenzia delle Entrate e dalle Regioni, nel 2019 dovrebbero entrare in vigore le disposizioni del titolo X del Codice.

In particolare l’art.104 stabilisce che dette disposizioni: “Si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea …e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro”.

 

Riforma: cosa partirà in data da definire

Dovremo aspettare altri due passaggi fondamentali.

Il primo è l’autorizzazione della Comunità Europea all’avvio delle misure fiscali di maggior favore per gli enti in relazione alla definizione delle attività commerciali e non commerciali.

Il secondo è la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe rispondere ai diversi dubbi interpretativi.

Infine il Governo avrà un anno (a decorrere dall’adozione del Decreto) per apportare i necessari decreti correttivi.

 

Promemoria per lavorare bene

In questo sito, nella sezione “Approfondimenti”, abbiamo creato la raccolta  “Riforma Terzo Settore”.

All’interno ci sono strumenti molto utili per comprendere la riforma. In particolare:

  • tutti gli articoli che abbiamo scritto finora su questo argomento;
  • le risposte alle domande che ci hanno posto alcuni enti non profit;
  • le  slide  del nostro recente seminario sulla riforma.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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