L’art.30 del Codice del Terzo Settore (CTS) stabilisce sia i compiti che la composizione dell’organo di controllo degli enti del Terzo Settore (ETS).
Prima di continuare però è bene chiarirsi sui termini: gli enti del Terzo Settore sono quelli iscritti al RUNTS.
Detto questo, concentriamoci sul tema dell’articolo.
I compiti dell’organo di controllo
L’organo di controllo degli enti del Terzo Settore deve vigilare:
- sull’osservanza della legge e dello statuto;
- sui principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/2001);
- sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo corretto funzionamento.
Deve inoltre monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale fissate nello statuto dell’ente.
In particolare con riguardo allo svolgimento:
- prevalente delle attività di interesse generale;
- secondario e strumentale delle eventuali attività diverse;
- delle attività di raccolta fondi secondo le disposizioni dell’art.7 del CTS;
- delle attività svolte, nel rispetto dell’assenza di scopo di lucro, secondo quanto previsto dall’art.8 del CTS.
Infine, se l’associazione è tenuta alla redazione del bilancio sociale (ai sensi dell’art.14 CTS), l’organo di controllo attesta che il documento sia stato redatto in conformità con le linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Quando deve essere nominato
L’art.4 co.1 lettera e) e lettera f) della L.104/2024 ha innalzato i parametri previsti dagli art.30 e 31 CTS che determinano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale dei conti.
L’organo di controllo deve essere nominato se, per due esercizi consecutivi, sono superati due dei tre limiti seguenti:
- attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro;
- lavoratori dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 5 unità.
Se sono stati superati due dei tre limiti sopra elencati e non si è proceduto alla nomina dell’organo di controllo in sede di approvazione del bilancio/rendiconto per l’anno 2019, suggeriamo di provvedere durante la prima assemblea utile.
L’organo di controllo va nominato anche in presenza di patrimoni destinati “ad uno specifico affare” (art.10 CTS).
La composizione dell’organo di controllo
L’organo di controllo può essere sia collegiale che monocratico.
In caso di organo collegiale, il Codice del Terzo Settore non indica il numero dei componenti.
Operando però in analogia con le norme previste dal Codice Civile per le società, si ritiene che:
- l’organo debba avere almeno tre componenti, in modo da deliberare anche in caso di disaccordo tra di essi;
- vengano nominati anche due supplenti (richiamo esplicito al 2° comma dell’art.2397 cc. e seguenti).
In caso di organo monocratico, deve essere nominato anche il supplente.
Quest’ultimo subentrerà in caso di cessazione dalla carica del sindaco effettivo per dimissioni, revoca o decesso.
Sia il componente effettivo che il supplente devono appartenere ad una delle seguenti categorie professionali:
- dottori commercialisti ed esperti contabili,
- consulenti del lavoro,
- revisori legali dei conti iscritti al registro del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- avvocati,
- professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Se l’organo di controllo è collegiale, almeno uno dei componenti effettivi ed un supplente devono essere dotati del requisito professionale.
Incompatibilità
Il Codice del Terzo Settore richiama le situazioni di incompatibilità con il ruolo di componente dell’organo di controllo già previste per le società.
Per cui, non possono essere nominati (e se nominati decadono):
- l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società eventualmente controllate dall’associazione;
- coloro che sono legati all’associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
Una nota sulla revisione legale dei conti
L’art.31 del Codice del Terzo Settore sancisce l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti.
Il revisore è obbligatorio se, per due esercizi consecutivi, sono superati due dei tre limiti dimensionali seguenti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in medita durante l’esercizio pari a 12 unità.
Le conclusioni raggiunte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di decorrenza dell’organo di controllo valgono anche per la nomina del revisore legale dei conti.
Nel caso in cui l’associazione debba nominare sia l’organo di controllo che il revisore legale dei conti, può decidere di affidare all’organo di controllo anche la revisione legale dei conti.
In questo caso i componenti devono avere la qualifica professionale di revisore legale dei conti.
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