ASD ONLUS: diventare o no ente del Terzo Settore?

Prendiamo spunto dalla domanda che Erminia ci ha posto per l’ASD ONLUS di cui è presidente, per fare il punto sul futuro di questi enti.

Nello specifico Erminia ci ha scritto:

“Sono presidente di una ASD ONLUS e vi chiedo un consiglio: ci conviene diventare ETS?

Siamo obbligati a devolvere il patrimonio?”

La risposta è articolata e dipende da molti fattori che analizzeremo in questo articolo.

Ma diciamo subito che la situazione della ASD ONLUS è ancora più complessa delle ASD o SSD tipiche, già chiamate a valutare se diventare ente del Terzo Settore (ETS) o meno.

Di seguito riportiamo le informazioni certe che abbiamo ad oggi ed i dubbi che rendono complicata la scelta, anche riguardo alla devoluzione del patrimonio.

 

Quanto resterà in vigore la disciplina delle ONLUS?

La disciplina fiscale delle ONLUS sarà abrogata a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea al nuovo regime di favore previsto dal Codice del Terzo Settore  (D.lgs 117/2017) .

Vuol dire che le regole fiscali delle ONLUS resteranno in vigore fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore (ad oggi non ancora pervenuta).

Considerato che il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS) è operativo dal 23/11/2021, la ASD ONLUS potrebbe già scegliere di iscriversi diventando ente del Terzo Settore (ETS).

In questo caso probabilmente perderebbe in anticipo la qualifica di ONLUS e la relativa disciplina, poiché l’iscrizione al RUNTS comporta la cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS.

Ma non avrebbe l’obbligo di devolvere il patrimonio in deroga a quanto previsto dal D.Lgs 460/1997.

Oppure potrebbe scegliere di continuare ad operare nel quadro vigente delle ONLUS (da art.10 a art.29  D.Lgs 460/1997)  fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione UE.

In questo caso manterrebbe la qualifica e le agevolazioni attuali fino all’abrogazione della disciplina ONLUS.

Ma non potrebbe beneficiare delle modalità agevolate per deliberare la trasformazione dell’ente, previste dal Codice del Terzo Settore (termine ultimo: 31/12/2023).

La scelta della tempistica dipende da molti fattori e va valutata caso per caso.

Ad esempio: la possibilità di stipulare una convenzione riservata agli ETS potrebbe indurre la ASD ad effettuare la trasmigrazione al RUNTS il prima possibile.

 

ASD ONLUS: diventare o no ente del Terzo Settore?

Questa è la domanda delle domande.

Anche in questo caso la decisione dipende da molti fattori e va effettuata in base all’opportunità e alla convenienza dell’ente.

Segnaliamo due questioni su tutte.

 

Attività diverse

Gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle d’interesse generale a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale.
Il  Decreto 107 del 19/07/2021  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individua i  criteri e limiti  ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo Settore, affinché queste attività diverse siano ritenute secondarie, devono ricorrere almeno una delle due condizioni, entrambe relative ai ricavi delle attività determinati in ciascun esercizio:

  • non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’ETS;
  • non devono superare il 66% dei costi complessivi dell’ETS.

 

Registro CONI

Se l’ASD decide di diventare ETS deve adeguare il proprio statuto per trasformarsi in una delle tipologie associative ammesse al RUNTS, ossia:

  • associazione di promozione sociale;
  • organizzazione di volontariato;
  • ente filantropico;
  • fondazione;
  • impresa sociale;
  • altro ente del Terzo Settore.

Ma se l’ente svolge un’attività sportiva agonistica legata a discipline sportive (come per esempio quelle paraolimpiche) deve essere iscritto al  Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  (RAS) e al  Registro CONI.

Però l’iscrizione al registro è consentita solo ad ASD o SSD.

Il RAS è operativo dal 31/08/2022 e certifica la natura dilettantistica delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai sensi del  D.lgs 39/2021.

Il registro inoltre va a sostituire il Registro del CONI.

Tuttavia oggi sono ancora esistenti  tutti e due  i registri, quindi per gli enti sportivi dilettantistici è opportuno iscriversi ad entrambi.

Ricapitolando l’ente dovrà scegliere tra:

  • mantenere la qualifica di ASD e restare fuori dall’ambito del Codice del Terzo Settore;
  • rinunciare all’attività agonistica ed iscriversi al RUNTS;
  • svolgere attività sportiva e attività con finalità sociali ed iscriversi sia al RUNTS che ai registri sportivi dilettantistici sopra esposti assumendo entrambi le qualifiche di ASD e ETS (o APS).

La scelta avrà conseguenze importanti anche sulla devoluzione del patrimonio.

 

Devoluzione del patrimonio

L’iscrizione al RUNTS comporta la cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, ma non implica la devoluzione del patrimonio per espressa previsione dell’art.34 c.13  D.M. 15/09/2020.

Quindi, se l’ente provvede alla migrazione entro il termine ultimo indicato (31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione UE), non ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità.

Al contrario, se l’ASD ONLUS deciderà di non iscriversi al RUNTS, dovrà devolvere il patrimonio poiché nel frattempo avrà perso la qualifica di ONLUS (che verrà abrogata).

Lo prevede il D.Lgs 460/1997 che obbliga alla devoluzione del patrimonio:

  • sia in caso di scioglimento dell’ente;
  • sia in caso di prosecuzione dell’attività dopo aver perso la qualifica di ONLUS.

In questo secondo caso, il patrimonio da devolvere è esclusivamente quello cumulato durante il periodo in cui l’ente ha operato come ONLUS  (circolare n.59 del 31/10/2007  Agenzia delle Entrate).

Lo ribadisce l’art.104 c.2 D.Lgs 117/2017, il quale prevede anche che l’ente debba richiedere preventivamente il parere dell’Agenzia per il Terzo Settore prima di procedere alla devoluzione.

 

In conclusione

La materia è certamente complessa e richiede un’analisi attenta dell’ente prima di poter dare un consiglio.

Entrambe le scelte (diventare ASD “tradizionale” o diventare ETS) hanno effetti positivi e negativi.

Ma una scelta va fatta obbligatoriamente, quindi è meglio arrivarci con consapevolezza:

  • pianificando attentamente tutti i passaggi formali,
  • mettendo in atto le misure necessarie per attenuare le conseguenze sfavorevoli.

Per fare tutto questo è fondamentale affidarsi a consulenti esperti di Terzo Settore perché è indispensabile che:

  • conoscano bene le norme di tutte le organizzazioni non profit;
  • abbiano l’esperienza necessaria per suggerire soluzioni e sviluppare piani operativi.

Vuoi approfittare della nostra esperienza per gestire insieme questo passaggio importante per il tuo ente?  Chiedici una consulenza specifica.

Vuoi farci anche tu una domanda?  Scrivici.

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