Prendiamo spunto dalla domanda che Erminia ci ha posto per l’ASD ONLUS di cui è presidente, per fare il punto sul futuro di questi enti.
Nello specifico Erminia ci ha scritto:
“Sono presidente di una ASD ONLUS e vi chiedo un consiglio: ci conviene diventare ETS?
Siamo obbligati a devolvere il patrimonio?”
La risposta è articolata e dipende da molti fattori che analizzeremo in questo articolo.
Ma diciamo subito che la situazione della ASD ONLUS è ancora più complessa delle ASD o SSD tipiche, già chiamate a valutare se diventare ente del Terzo Settore (ETS) o meno.
Di seguito riportiamo le informazioni certe che abbiamo ad oggi ed i dubbi che rendono complicata la scelta, anche riguardo alla devoluzione del patrimonio.
Quanto resterà in vigore la disciplina delle ONLUS?
La disciplina fiscale delle ONLUS sarà abrogata a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea al nuovo regime di favore previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS).
Vuol dire che le regole fiscali delle ONLUS resteranno in vigore fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore stabilito dal Titolo X del CTS.
La situazione è evoluta negli ultimi mesi con l’arrivo della comfort letter europea e con la pubblicazione del D.lgs 84 del 17/06/2025 (convertito in L.108/2025).
Ora è ufficiale: la disciplina fiscale stabilita dal CTS entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e adeguarsi sarà impegnativo.
ASD ONLUS: diventare o no ente del Terzo Settore?
Questa è la domanda delle domande.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è operativo dal 23/11/2021 quindi la ASD ONLUS può scegliere di iscriversi diventando ente del Terzo Settore (ETS) in qualsiasi momento.
Ma la decisione dipende da molti fattori e va effettuata in base all’opportunità e alla convenienza dell’ente.
Vediamo di seguito il principale punto critico da valutare.
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Se l’ASD ONLUS decide di diventare ETS deve adeguare il proprio statuto per trasformarsi in una delle tipologie associative ammesse al RUNTS, ossia:
- associazione di promozione sociale;
- organizzazione di volontariato;
- ente filantropico;
- fondazione;
- impresa sociale;
- altro ente del Terzo Settore.
Ma se l’ente svolge un’attività sportiva agonistica legata a discipline sportive (come per esempio quelle paraolimpiche) deve essere iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Il RAS è operativo dal 31/08/2022 e certifica la natura dilettantistica delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai sensi del D.lgs 39/2021 poiché ha sostituito il Registro del CONI.
Però l’iscrizione al registro è consentita solo ad ASD o SSD.
Ricapitolando l’ente deve scegliere tra:
- mantenere la qualifica di ASD e restare fuori dall’ambito del Codice del Terzo Settore;
- rinunciare all’attività agonistica ed iscriversi al RUNTS;
- svolgere attività sportiva e attività con finalità sociali ed iscriversi sia al RUNTS che al RAS assumendo entrambe le qualifiche di ASD e ETS (o APS).
La scelta ha conseguenze importanti anche sulla devoluzione del patrimonio.
Devoluzione del patrimonio
Se l’ASD ONLUS decide di non iscriversi al RUNTS deve devolvere il patrimonio poiché la qualifica di ONLUS cesserà di esistere il 31/12/2025.
Lo prevedono il D.Lgs 460/1997 e l’art.101 co.8 del D.lgs 117/2017, i quali obbligano alla devoluzione del patrimonio in caso:
- di scioglimento dell’ente;
- di prosecuzione dell’attività dopo aver perso la qualifica di ONLUS.
Nel secondo caso il patrimonio da devolvere è esclusivamente quello cumulato durante il periodo in cui l’ente ha operato come ONLUS (circolare n.59/E del 31/10/2007 Agenzia delle Entrate).
Lo ribadisce l’art.9 D.Lgs 117/2017, il quale prevede che l’ente debba richiedere preventivamente il parere positivo dell’Ufficio RUNTS competente prima di procedere alla devoluzione.
In conclusione
La materia è complessa e non è possibile dare consigli senza effettuare un’analisi attenta dell’ente in questione.
Entrambe le scelte (diventare ASD o ETS) hanno effetti positivi e negativi.
Ma una scelta va fatta obbligatoriamente, quindi è meglio arrivarci con consapevolezza:
- pianificando attentamente tutti i passaggi formali,
- mettendo in atto le misure necessarie per attenuare le conseguenze sfavorevoli.
Per fare tutto questo è fondamentale affidarsi a consulenti esperti che:
- conoscano bene le norme di tutte le organizzazioni non profit;
- abbiano l’esperienza necessaria per suggerire soluzioni e sviluppare piani operativi.
Vuoi il nostro aiuto per gestire questo passaggio delicato per il tuo ente? Chiedici una consulenza specifica.
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