Personalità giuridica: come acquisirla prima dell’arrivo del RUNTS?

Il Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017)  ha modificato le regole e la procedura da seguire per richiedere la personalità giuridica.

Ma fino a quando non sarà operativo il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS) come devono comportarsi gli enti che vorrebbero richiederla?

È questo, in sostanza, il senso del quesito che ci ha posto Damiano, il quale ci ha scritto:

“Sono presidente di un’associazione di nuova costituzione che dispone del capitale minimo di 15.000 euro per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Come dobbiamo procedere dal momento che il RUNTS non è ancora operativo?”

In passato abbiamo risposto ad una  domanda speculare  a questa,  ma colgo l’occasione per approfondire la materia.

 

Cos’è la personalità giuridica?

Acquisire la personalità giuridica vuol dire ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta tra l’ente, i suoi dirigenti ed i soci.

Significa che l’ente risponde alle obbligazioni economiche contratte solo ed esclusivamente con il proprio capitale sociale.

La personalità giuridica quindi tutela i patrimoni personali di amministratori e soci.

Ho già descritto in altra sede le  responsabilità di dirigenti e soci  degli enti del Terzo Settore, quindi non mi dilungo su questo tema.

 

Come richiedere la personalità giuridica fino all’operatività del RUNTS

Fino a quando il RUNTS non sarà operativo, le associazioni non riconosciute e le  fondazioni  che vogliono richiedere la personalità giuridica devono osservare quanto previsto dalla disciplina nel DPR 361/2000.

Ai sensi del suddetto decreto, la richiesta deve essere presentata:

  • alla Regione, nel caso in cui l’associazione opera nelle materie attribuite alla competenza regionale e a condizione che le attività si realizzino nell’ambito di una sola Regione (art.14 DPR 616/1977);

oppure

  • alla Prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede dell’ente, negli altri casi previsti dal decreto.

 

Requisiti richiesti

Per acquisire la personalità giuridica è necessario dimostrare di avere i seguenti requisiti:

  • atto costitutivo e statuto a norma del codice civile redatti dal notaio nella forma di atto pubblico;
  • titolarità di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo, da dimostrare allegando alla domanda idonea documentazione;
  • qualora l’associazione/fondazione operi nelle materie di competenza del Ministero per i Beni e le Attività culturali, il preventivo parere positivo della stessa amministrazione (D.M. 7 maggio 2002).

 

Come richiedere la personalità giuridica dopo l’arrivo del RUNTS

Il Codice del Terzo Settore (CTS) prevede una procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica.

Infatti l’art.22 comma 1 del CTS sancisce che “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n.361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”.

 

Requisiti richiesti

Sempre l’art.22 comma 4 stabilisce che spetta al notaio verificare se l’ente ha i requisiti richiesti, ossia:

  • la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare dalle disposizioni del CTS con riferimento alla sua natura di ente del Terzo Settore;
  • l’esistenza del patrimonio minimo richiesto.

Il patrimonio minimo richiesto dal CTS deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore a:

  • € 15.000 per le associazioni;
  • € 30.000 per le fondazioni.

Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Una volta appurata l’esistenza dei requisiti richiesti, il notaio si occupa del deposito della documentazione necessaria a richiedere l’iscrizione dell’ente presso il competente ufficio del RUNTS, entro 20 giorni.

L’ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso.

Se invece il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente.

Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio di disporre l’iscrizione nel RUNTS.

In caso il RUNTS non dia alcuna comunicazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta deve intendersi negata.

 

Cosa succede agli enti già in possesso della personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS?

Per le associazioni e fondazioni del Terzo Settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 e che ottengono l’iscrizione nel RUNTS, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al suddetto decreto è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione al RUNTS.

Nel periodo di sospensione:

  • gli enti non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione;
  • non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto.

Dell’avvenuta iscrizione al RUNTS nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio regionale del Terzo Settore competente (art.45 CTS) alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

La comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni.

Il  Consiglio Notarile di Milano  sull’ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta sostiene che “il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione ente del terzo settore dotata di riconoscimento giuridico non configura tecnicamente una trasformazione ex art.42-bis del codice civile. In questi casi è sempre necessaria la presentazione di una relazione giurata di un revisore”.

Significa che il passaggio da associazione non riconosciuta ad ente del Terzo Settore (quindi iscritto al RUNTS) con personalità giuridica, dal punto di vista del diritto non è una trasformazione dell’ente.

Di conseguenza la disciplina giuridica che deve essere applicata a questi casi è quella ordinaria in tema di personalità giuridica e non quella specifica della trasformazione.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.