Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Entro il 1° luglio 2024 gli enti sportivi avrebbero dovuto nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (scadenza prorogata  al 31/12/2024).

Ma quali sono i compiti di questa nuova figura? Qual è il suo inquadramento lavorativo all’interno dell’ente sportivo? Che collegamento ha con il responsabile protezione minori?

Procediamo con calma e di seguito avrai tutte le risposte.

Cominciamo chiarendo il contesto di riferimento.

 

Normativa di riferimento

La riforma dello sport – in particolare i decreti legislativi  36/2021  e  39/2021  – ha voluto tutelare l’integrità e la salute dei soggetti del mondo sportivo inserendo una serie di adempimenti tra cui l’obbligo di dotarsi di  linee guida  per contrastare le discriminazioni, la violenza di genere e per tutelare i minori.

Successivamente il CONI ha istituito un Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding (delibera n.255 del 25/07/2023) al quale ha delegato l’emanazione e la verifica dell’osservanza dei principi per le linee guida che le Federazioni, le Discipline sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva hanno adottato entro il 31/08/2023.

L’Osservatorio ha previsto:

  • la nomina del Responsabile federale delle politiche di safeguarding da parte delle FSN, DSA, EPS e Benemerite;
  • la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle ASD e SSD affiliate.

Le ASD e SSD devono provvedere alla nomina del Responsabile entro il 31/12/2024 e comunicarlo alla Federazione o Disciplina sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva di riferimento.

Tale nomina è indispensabile per l’affiliazione dell’ente all’organismo nazionale di riferimento.

 

Mansioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’obiettivo di questa figura è garantire un ambiente sicuro e inclusivo.

La persona che riveste questo ruolo deve tutelare i diritti e la dignità di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività sportiva siano essi atleti, allenatori, dirigenti, tecnici o semplici appassionati.

Nel concreto ha il compito di monitorare e ricevere le segnalazioni su situazioni, anche potenziali, che espongano direttamente o indirettamente a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Per farlo ogni ASD e SSD deve prevedere una procedura di segnalazione che consenta a tutte le persone tesserate di trasmettere le comunicazioni al Responsabile rapidamente e con assoluta riservatezza (mediante un codice di condotta o il regolamento interno).

Il Responsabile deve inoltre interfacciarsi sia con gli organi di amministrazione dell’ente sportivo sia con il “Safeguarding Officer” dell’ente di affiliazione per ogni eventuale criticità che dovesse emergere in tema di abusi, violenze e discriminazioni.

 

Requisiti

Le linee guida della maggior parte degli organismi nazionali affilianti non segnalano particolari criteri su questo punto.

Secondo il CONI le caratteristiche principali del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni devono essere l’indipendenza e la terzietà, cioè l’assenza di conflitti di interesse.

Di conseguenza va valutata l’opportunità di designare la carica all’esterno, ma in realtà le norme non vietano di nominare il Responsabile tra i soggetti che già operano all’interno dell’ente sportivo, come ad esempio un tecnico o un dirigente.

Va tenuta in considerazione anche la delicatezza del ruolo, quindi è raccomandabile che la persona prescelta abbia le competenze giuridiche o psicologiche necessarie.

Segnalo inoltre che la maggior parte delle linee guida degli organismi affilianti affidano al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche le funzioni di Responsabile protezione minori (art.33 D.lgs 36/2021).

Anche per questo è fondamentale che il Responsabile consegni all’ente sportivo il certificato penale del casellario giudiziale (il cosiddetto  “certificato antipedofilia”.)

Il certificato penale può essere richiesto:

  • dalla ASD o SSD in qualità di datore di lavoro, allegando l’assenso della persona interessata;
  • dal collaboratore o collaboratrice interessata.

È comunque il MOG della ASD o SSD, cioè il modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva a disciplinare:

  • i requisiti e le procedure di nomina;
  • i compiti specifici del Responsabile.

 

Inquadramento lavorativo

Qui arrivano le note dolenti.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni rientra nella fattispecie del  lavoratore sportivo?

Ad oggi la risposta è no perché solo una Federazione sportiva ha inserito questa figura nel “mansionario” previsto dall’art.25 bis D.lgs 36/2021.

Di conseguenza bisogna utilizzare le forme ordinarie di lavoro o di collaborazione autonoma oppure svolgere l’incarico in forma volontaria e gratuita (fermo restando ovviamente l’obbligo di copertura assicurativa).

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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