Il 15 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 07/08/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce: “Forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore”.
In pratica il decreto stabilisce le modalità di controllo, i soggetti incaricati e gli obiettivi.
Analizziamo insieme il provvedimento per evidenziarne i punti essenziali.
Enti sottoposti ai controlli
L’attività di controllo descritta nel decreto è rivolta esclusivamente agli enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nelle seguenti sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- reti associative;
- altri enti del Terzo settore.
Obiettivi dei controlli
Le verifiche sugli ETS devono accertare:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.
Le forme di controllo
Il decreto delinea due tipi di controlli: ordinari e straordinari.
Ordinari:
sono a scadenza triennale e verificano, anche attraverso accertamenti effettuati a campione, il rispetto da parte dell’ente della normativa del Terzo Settore e il possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione del RUNTS in cui l’ente è iscritto.
Straordinari:
sono effettuati in caso di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonché in caso di conoscenza di atti o fatti segnalati da altre amministrazioni.
Soggetti responsabili dei controlli
I controlli ordinari e straordinari e sono a carico degli uffici del RUNTS.
Ma il decreto autorizza ad effettuare gli accertamenti ordinari anche i Centri di servizio per il volontariato (CSV) e le reti associative nazionali (RAN).
Quest’ultimi possono decidere di stipulare una convenzione con altre reti o CSV che non hanno chiesto l’autorizzazione.
Invece i controlli straordinari restano esclusivamente a carico degli uffici del RUNTS.
Nello svolgimento dei controlli ordinari gli enti responsabili si avvalgono di soggetti incaricati, individuati tra i propri dipendenti o tra collaboratori e professionisti esterni.
Tali incaricati devono possedere specifici requisiti di formazione ed esperienza di durata almeno triennale nella revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS.
Inoltre devono operare rispettando i principi di riservatezza e rotazione degli incarichi.
Modalità dei controlli
Entra 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto devono essere approvati i modelli standard di verbale da utilizzare per documentare gli esisti dei controlli ordinari e straordinari.
Ogni ETS sarà sottoposto a verifica una volta ogni tre anni.
Il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS.
Al momento dell’avvio dell’attività di accertamento il soggetto incaricato dà comunicazione all’ente via PEC.
I controlli ordinari sono effettuati attraverso verifiche documentali facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e ad altri documenti, dati ed informazioni richiesti all’ente sottoposto a controllo.
Il soggetto incaricato può altresì richiedere documenti ad altre amministrazioni pubbliche.
Nel caso in cui ci fosse la necessità di un approfondimento istruttorio, il soggetto incaricato può effettuare visite nella sede legale dell’ente o negli altri luoghi in cui si svolge la sua attività, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
In tal caso l’ente sottoposto a controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti e fornisce i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.
I controlli sono svolti in presenza del legale rappresentante dell’ente o di un associato o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il rappresentante dell’ente può essere assistito da altri componenti del consiglio direttivo, da componenti dell’organo di controllo, associati, dipendenti o professionisti di fiducia.
Il procedimento ordinario deve concludersi entro 90 giorni.
Cosa succede dopo il controllo?
Se dalle verifiche effettuate non emergono irregolarità, il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto accertamento senza rilievi.
Il verbale viene trasmesso all’ente via PEC e caricato nel sistema informativo del RUNTS.
Il soggetto responsabile del controllo emette l’attestazione di avvenuto controllo e lo pubblica anch’esso nel RUNTS.
Se invece dal controllo risultano irregolarità, l’incaricato invita l’ente a regolarizzarle fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni.
Nei casi in cui:
- l’ente non provvede alla regolarizzazione nei termini,
- dal controllo emergono irregolarità non sanabili,
il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all’ente assegnandogli un termine di 15 giorni per l’invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni.
Decorsi i quindici giorni il soggetto incaricato può proporre agli Uffici del RUNTS provvedimenti più incisivi compresa la cancellazione dal Registro stesso.
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.

