Pubblicati gli schemi di bilancio degli enti del Terzo Settore

Il 18 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020  contenente gli schemi di bilancio degli enti del Terzo Settore (ETS).

In questo articolo ho cercato di tradurre in termini chiari:

  • cosa prevede il decreto;
  • cosa cambia, nella sostanza, per gli enti del Terzo Settore;
  • la tempistica di entrata in vigore.

Ma prima di iniziare facciamo un riepilogo del contesto normativo, in modo da avere chiaro il quadro di riferimento.

 

Perché questi schemi di bilancio?

Il Decreto è stato emanato ai sensi e per gli effetti dell’art.13 c.1 e 2 del Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017).

L’art.13 e successive modificazioni ed integrazioni regolamenta e disciplina le scritture contabili ed il bilancio degli ETS.

Inoltre indica il contenuto minimo del bilancio che sono tenuti a redigere gli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Infine l’art.13 dà mandato al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore, di predisporre la modulistica per redigere il bilancio degli enti del Terzo Settore.

L’obiettivo di questa modulistica è uniformare i bilanci degli enti del Terzo Settore, in maniera da facilitare:

  • le analisi di settore;
  • le attività di verifica e controllo.

 

Il decreto 5 marzo 2020

Il decreto 5 marzo 2020 prevede che: “Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre il decreto ribadisce quanto già previsto dal Codice del Terzo Settore, ovvero: “Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Quindi, in poche parole, gli adempimenti sono calibrati in base alla grandezza dell’ente.

 

ETS con entrate superiori a 220.000 euro

Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro sono obbligati a redigere un bilancio di esercizio formato da:

Per tali enti il decreto ha predisposto i seguenti modelli (vedi l’allegato 1 del decreto):

  • A (stato patrimoniale);
  • B (rendiconto gestionale);
  • C (relazione di missione).

Il bilancio sopra descritto dovrà essere redatto in base al principio della competenza economica, ossia dei ricavi conseguiti e delle spese sostenute nell’esercizio, a prescindere della loro manifestazione finanziaria.

 

ETS con entrate inferiori a 220.000 euro

Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Per redigere il rendiconto per cassa, tali enti dovranno utilizzare il modello D (vedi allegato 1 del decreto).

 

Come si definisce la grandezza dell’ente?

Per capire in quale gruppo si inserisce il proprio ente di riferimento, bisogna considerare il volume complessivo di:

  • ricavi,
  • rendite,
  • proventi,
  • altre entrate comunque denominate,

conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti patrimoniali.

 

Gli schemi di bilancio sono obbligatori

Il decreto precisa che gli allegati sopra citati devono essere considerati schemi “fissi”.

Al fine di rendere il bilancio più chiaro è consentito:

  • suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
  • raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante;
  • eliminare voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi;
  • aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto.

Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.

 

Le scritture contabili

Il decreto non prevede scritture obbligatorie per gli ETS non commerciali.

Ma nella pratica sarà difficile, se non impossibile, redigere un bilancio diverso da quello “per cassa” senza la tenuta di un regolare sistema di scrittura cronologica basato sul metodo di rilevazione aziendale della cosiddetta “partita doppia”.

Gli ETS commerciali invece (cioè quelli che svolgono in via esclusiva o prevalente la propria attività in forma di impresa commerciale) hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili, come prescritto dagli artt.2214 e successivi del Codice Civile:

  • libro giornale,
  • libro inventari,
  • scritture richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa.

 

Le raccolte fondi

Nel decreto viene specificato che gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una  relazione illustrativa,  le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

 

Le attività diverse

Le attività diverse sono quelle così chiamate dall’art.6 del Codice del Terzo Settore (per approfondire leggi  questo articolo).

Nel decreto ministeriale viene ricordato che ai sensi del Codice del Terzo Settore: “l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art.6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Va precisato però che in merito alle attività diverse è atteso uno specifico decreto ministeriale.

 

Oneri e proventi figurativi

In fondo agli schemi di bilancio è possibile inserire gli oneri figurativi ed i proventi figurativi.

Gli oneri figurativi sono, ad esempio, i costi che si sarebbero sostenuti per il personale al posto dei volontari.

I proventi figurativi sono, ad esempio, i ricavi che l’ente avrebbe avuto dalle prestazioni che invece ha offerto gratuitamente.

Sono quindi valori importanti, che danno in senso dell’impegno dei volontari e delle attività svolte dall’ETS.

Nella relazione di missione vanno indicati i criteri utilizzati per la loro valorizzazione.

 

Da quando saranno obbligatori gli schemi di bilancio?

Le disposizioni contenute nel decreto 5 marzo 2020 “…si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.

In sostanza la norma sarà efficace a partire dall’esercizio 2021 e riguarderà la redazione del bilancio o rendiconto per cassa da approvarsi entro il 30/04/2022.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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