Essere un’associazione: atto costitutivo e statuto

Eccoci alla seconda puntata di questa rubrica.

Nella  prima puntata  ho spiegato che cos’è un’associazione dal punto di vista giuridico.

Una volta presa la decisione di creare un’associazione, vediamo insieme quali sono i passi necessari per la costituzione.

Le procedure che spiegherò di seguito valgono per qualsiasi tipo di associazione.

In base al Codice civile (da art.14 a 42 bis) la costituzione di un qualsiasi soggetto associativo richiede due documenti formali: l’atto costitutivo e lo statuto.

Questi documenti certificano l’esistenza dell’associazione e ne regolano la vita in tutti i suoi aspetti.

L’atto costitutivo e lo statuto rappresentano un vero e proprio contratto con cui i soci si impegnano ad unirsi e fornire il proprio contributo personale per il raggiungimento di uno scopo comune.

Nell’atto costitutivo e nello statuto devono essere riconoscibili alcuni elementi indispensabili:

  • la denominazione dell’ente,
  • lo scopo,
  • la sede legale,
  • il patrimonio,
  • l’organizzazione,
  • le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione,
  • i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione,
  • la rappresentanza conferita al presidente.

 

L’atto costitutivo

L’atto costitutivo non è altro che il verbale dell’assemblea costituente dell’associazione, sottoscritto dai soci fondatori. In pratica è una sorta di “carta d’identità” dell’associazione.

Nell’atto costitutivo vengono fissate le caratteristiche principali di qualsiasi associazione, previste dal  D.lgs 460/1997  ossia: senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria, solitamente di durata illimitata, con cariche sociali elettive.

Inoltre l’atto costitutivo deve contenere:

  • una breve descrizione dello scopo sociale e delle attività principali dell’associazione;
  • le generalità dei soci fondatori;
  • la composizione del primo Consiglio direttivo, che inizialmente coincide con alcuni o tutti i soci fondatori.

Per tutte le altre norme sull’ordinamento, l’amministrazione, i diritti e obblighi degli associati si farà espresso rinvio allo statuto dell’associazione.

 

Lo statuto

Lo statuto è l’insieme delle norme che regolano la vita dell’associazione stessa, in esso sono indicati:

  • i riferimenti normativi che regolamentano la tipologia di associazione che si sta fondando;
  • la descrizione dettagliata delle attività svolte;
  • le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;
  • l’uso del fondo comune;
  • le regole sulla rappresentanza dell’associazione e sulle relative  deleghe;
  • i criteri per l’ammissione e l’espulsione dei soci;
  • le regole per l’elezione delle cariche sociali;
  • le disciplina ed i compiti degli  organi dell’associazione;
  • le regole per la presentazione del bilancio annuale;
  • le regole sullo  scioglimento  dell’associazione e la destinazione dei fondi residui.

Attenzione: per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali l’art.148 del  TUIR  impone che gli atti prevedano obbligatoriamente alcune clausole come il divieto di distribuire gli utili, l’uniformità del rapporto associativo e molto altro.

È fondamentale una corretta redazione dello statuto, che oltre a rispettare le prescrizioni delle norme civilistiche e fiscali deve prevedere le attività essenziali sociali e istituzionali.

Purtroppo mi capita spesso di leggere statuti contenenti disposizioni incoerenti tra loro, oppure che non contengono tutti i principi sanciti dalle diverse normative di riferimento.

Questo accade prevalentemente quando i soci scrivono i documenti da soli, facendo un collage di documenti presi da amici e online.

Considerato che la registrazione dei documenti statutari ha un costo, così come eventuali modifiche e correzioni future, è meglio affidarsi a persone competenti e spendere bene una volta sola.

 

La costituzione

La costituzione formale può avvenire:

  • con atto pubblico, cioè scrittura autenticata da notaio o pubblico ufficiale dove viene certificata l’identità dei soci fondatori. Costituendosi con atto pubblico l’associazione potrà chiedere successivamente il riconoscimento della  personalità giuridica  (art.14 Codice Civile);
  • con scrittura privata, cioè i documenti statutari sono redatti dai soci e successivamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’ente costituito assume la forma di “associazione non riconosciuta”.

Una volta redatti l’atto costitutivo e lo statuto, bisogna richiedere l’apertura del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate e registrare i documenti statutari (in caso di associazione non riconosciuta).

Due parole sul codice fiscale: rappresenta lo strumento di identificazione dell’associazione nei rapporti con i privati, gli enti, le amministrazioni pubbliche e qualsiasi altra istituzione.

È indispensabile per le operazioni più consuete e banali come aprire un conto corrente bancario o postale, stipulare contratti di locazione o delle utenze, richiedere contributi a enti pubblici e privati, ecc.

Una volta registrati i documenti e ricevuto il numero di codice fiscale l’associazione può finalmente dichiararsi nata!

Nella  prossima puntata  chiarirò cos’è il modello EAS e l’importanza dei libri sociali.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso particolare?  Scrivici.

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