Essere un’associazione: atto costitutivo e statuto

Eccoci alla seconda puntata di questa rubrica.

Prima di cominciare vi ricordo che se ci sono argomenti che vorreste approfondire potete  scrivermi.  Li farò diventare i temi dei prossimi articoli.

Nella  prima puntata  ho spiegato che cos’è un’associazione dal punto di vista legale e quanti tipi di associazioni esistono.

Una volta presa la decisione di creare un’associazione, vediamo insieme quali sono i passi necessari per la costituzione.

Le procedure che spiegherò di seguito valgono per qualsiasi tipo di associazione.

La costituzione di un qualsiasi soggetto associativo richiede due documenti formali: l’atto costitutivo e lo statuto. Questi documenti certificano l’esistenza dell’associazione e ne regolano la vita in tutti i suoi aspetti.

L’atto costitutivo e lo statuto rappresentano un vero e proprio contratto con cui i soci si impegnano ad unirsi e fornire il proprio contributo personale, per il raggiungimento di uno scopo comune.

Nell’atto costitutivo e nello statuto devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l’organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente.

 

L’atto costitutivo

L’atto costitutivo non è altro che il verbale dell’assemblea costituente dell’associazione, sottoscritto dai soci fondatori. In pratica è l’atto di nascita dell’associazione.

Nell’atto costitutivo vengono fissate le caratteristiche principali di ogni associazione, previste dal  D.Lgs 460/97: senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria, solitamente di durata illimitata, con cariche sociali elettive.

Inoltre è descritto brevemente lo scopo e le attività principali dell’associazione.

Sono indicati le generalità dei soci fondatori, l’entità della quota associativa e la composizione del Consiglio direttivo, che inizialmente coincide con i soci fondatori.

Per tutte le altre norme sull’ordinamento, l’amministrazione, i diritti e obblighi degli associati si farà espresso rinvio allo statuto dell’associazione.

 

Lo statuto

Lo statuto è l’insieme delle norme che regolano la vita dell’associazione stessa, in esso sono indicati:

  • i riferimenti normativi che regolamentano la tipologia di associazione che abbiamo scelto di fondare;

  • la descrizione dettagliata delle attività svolte;

  • le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;

  • l’uso del fondo comune;

  • le regole sulla rappresentanza dell’associazione e sulle relative deleghe (ove possibile);

  • i criteri per l’ammissione e l’espulsione dei soci;

  • le regole per l’elezione delle cariche sociali;

  • le disciplina e i compiti degli organi dell’associazione;

  • le regole per la presentazione del bilancio annuale;

  • le regole sullo scioglimento dell’associazione e la destinazione dei fondi residui.

Attenzione: per poter beneficiare del regime fiscale di favore,  l’articolo 148 del T.U.I.R.  impone che gli atti prevedano obbligatoriamente altri principi, come il divieto di distribuire gli utili, l’uniformità del rapporto associativo e molto altro.

È fondamentale una corretta redazione dello statuto, che oltre a rispettare le prescrizioni delle norme civilistiche e fiscali dovrà prevedere le attività essenziali sociali e istituzionali.

Purtroppo mi capita spesso di vedere statuti contenenti disposizioni incoerenti tra loro, oppure che non contengono tutti i principi sanciti dalle diverse normative di riferimento.

Questo accade prevalentemente quando i soci si costruiscono i documenti da soli, facendo un collage di documenti presi da amici e online. Oppure quando i professionisti che li hanno seguiti si improvvisano esperti di Terzo Settore.

Considerato che la registrazione dei documenti statutari ha un costo, così come eventuali modifiche e correzioni future, è meglio affidarsi a persone competenti e spendere bene una volta sola.

 

La costituzione

La costituzione può avvenire:

  • con atto pubblico, cioè scrittura autenticata da notaio o pubblico ufficiale dove viene certificata l’identità dei soci fondatori. Costituendosi con atto pubblico l’associazione potrà chiedere successivamente il riconoscimento della personalità giuridica (art. 14 del Codice Civile);

  • con scrittura privata, cioè i documenti statutari sono scritti dai soci e vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’ente costituito viene denominato “associazione non riconosciuta”.

Per ulteriori informazioni sull’argomento associazioni riconosciute e non riconosciute rimando a questo articolo.

Redatto atto costitutivo e statuto, ci si reca presso l’Agenzia delle Entrate per chiedere l’apertura del codice fiscale e la registrazione dei documenti statutari.

Due parole sul codice fiscale: rappresenta lo strumento di identificazione dell’associazione nei rapporti con i privati, gli enti, le amministrazioni pubbliche e qualsiasi altra istituzione.

È indispensabile per le operazioni più consuete e banali come aprire un conto corrente bancario o postale, stipulare contratti di locazione o delle utenze, richiedere contributi a enti pubblici e privati, ecc.

Una volta registrati i documenti e ricevuto il numero di codice fiscale l’associazione può finalmente dichiararsi nata!

Nella  prossima puntata  parleremo del modello EAS e dei libri sociali.

Germana Pietrani Sgalla

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Germana

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