Tra norme vecchie e nuove aumentano gli obblighi di trasparenza e rendicontazione per il Terzo Settore.
Molti dirigenti non profit vedono questi obblighi come uno spreco di tempo ed energie che potrebbero essere utilizzati per le attività sociali.
In realtà le regole sulla trasparenza servono ad avere maggiore contezza delle azioni svolte all’interno degli enti e dei fondi che vengono utilizzati.
Nell’ottica, tra l’altro, di stanare i soggetti disonesti che sottraggono risorse economiche preziose alla comunità e gettano discredito su tutto il Terzo Settore.
Qui di seguito trovi un riepilogo di tutte le norme in vigore, in modo da avere la situazione sempre sotto controllo.
Le informazioni da pubblicare online
Gli enti devono pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni:
- eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (per enti con entrate superiori a € 100.000/anno);
- contributi o altri benefici pubblici ricevuti nell’anno precedente (solo se superiori a € 10.000);
- rendiconto o bilancio annuale completo di dettaglio sulle eventuali raccolte fondi e accompagnato dalla relazione di missione;
- bilancio sociale (per enti con ricavi oltre il milione di euro);
- comunicazioni trimestrali su erogazioni e destinazioni delle somme relative al Social Bonus.
Bisogna fare però un paio di precisazioni.
Pubblicazione degli emolumenti
L’obbligo proviene dall’art.14 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
In seguito la nota n.293/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di pubblicazione on line.
Pubblicazione dei contributi pubblici
L’obbligo è stato stabilito dalla L.124 del 4/08/2017.
Successivamente il D.L. 34/2019 ha:
- modificato la scadenza per la pubblicazione;
- modificato le informazioni da pubblicare;
- introdotto le sanzioni.
Entro il 30 giugno di ogni anno devono essere pubblicati sul sito/pagina web “le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nell’anno precedente, se complessivamente maggiori di € 10.000.
I documenti da depositare al RUNTS
Oltre a tutte le informazioni da pubblicare sul sito web dell’ente, non bisogna dimenticare che alcuni documenti devono essere anche depositati.
L’obbligo riguarda gli enti che iscritti o trasmigrati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Tali enti, per mantenere l’iscrizione, devono trasmettere i seguenti documenti:
- rendiconti e bilanci annuali redatti in base agli schemi di bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- verbale dell’assemblea dei soci che ha approvato il rendiconto/bilancio;
- relazione di missione;
- bilancio sociale (ove obbligatorio = ricavi oltre il milione di euro);
- rendiconti delle raccolte fondi.
Il deposito degli atti va fatto:
- entro il 30 giugno di ogni anno per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare;
- entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per gli enti con esercizio sociale diverso, come previsto dalla L.104/2024.
Inoltre devono comunicare le seguenti informazioni entro 30 giorni:
- variazioni dati dell’ente (esempio: cambio presidente o di uno o più consiglieri);
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione (con le generalità dei liquidatori).
Attenzione: per accedere al Registro e caricare i documenti sono necessari lo SPID e la firma digitale del Presidente dell’ente del Terzo Settore.
Cosa succede all’ente che non adempie a questi obblighi sulla trasparenza?
Potrebbe essere cancellato dal Registro, perdendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
La trasparenza passa per il web
Molte delle norme che sopra elencate prevedono che documenti e informazioni vengano pubblicate sul sito web dell’ente (o della rete associativa di riferimento).
Molte organizzazioni si accontentano di una pagina Facebook (quando va bene) perché è gratis.
Ma oggi qualsiasi ente si presenti senza una “carta d’identità” chiara (cioè un sito) e un “curriculum” di attività (cioè articoli, rendiconti, foto, ecc.) non è credibile agli occhi di possibili finanziatori o dei donatori.
Anche gli Enti pubblici hanno iniziato a tenerne conto.
Senza contare che Facebook non è una piattaforma aperta a tutti, quindi non è chiaro se possa essere utilizzata per adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati.
Inoltre che succederebbe se Facebook passasse di moda?
Probabilmente gli enti migrerebbero su una nuova piattaforma perdendo tutti i contatti acquisiti negli anni e lo storico dei dati pubblicati.
Per dirla con una battuta: un sito è per sempre, Facebook non è detto.
In conclusione
La trasparenza è sacrosanta e bisogna abituarsi sia a valutare l’impatto delle attività realizzate che a comunicarle (con il racconto e con i numeri).
Sicuramente gli obblighi elencati in questo articolo richiederanno un maggiore investimento di tempo e attenzione da parte dei dirigenti non profit.
Soprattutto quelli di organizzazioni con bilanci contenuti e che non sono abituati a redigere tanti documenti o a seguire molta burocrazia.
Sarà sempre più difficile gestire l’amministrazione di una organizzazione non profit in maniera “casereccia”, senza avere una base di conoscenze e competenze (ma per questo possiamo dare una mano noi, chiedici come).
Il lato positivo di questa trasformazione è che si aprono nuove opportunità, perché i dirigenti hanno la possibilità di imparare a:
- comunicare, cioè a non guardare solo il proprio ombelico;
- attrarre nuovi volontari;
- presentarsi a possibili finanziatori/donatori;
- costruire reti e partnership su obiettivi specifici;
- rendere partecipe la propria comunità di riferimento, diventando così ancora più incisivi.
Quindi forza e coraggio! Il futuro è da questa parte.
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