Linee guida bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore

Il 9 agosto è stato pubblicato il  Decreto  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha definito le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore e delle imprese sociali.

Il Decreto, oltre a definire le finalità delle linee guida e ad indicare i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale, contiene istruzioni dettagliate riguardanti:

  • i principi di redazione,
  • la struttura ed il contenuto del bilancio sociale,
  • le modalità di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del documento.

Analizzeremo tutti questi punti qui di seguito, ma prima di partire…sappiamo tutti cos’è il bilancio sociale?

 

Cos’è il bilancio sociale?

Il bilancio sociale è uno strumento che descrive l’operato degli enti e dei loro amministratori, nonché i risultati conseguiti nel tempo.

Nel Decreto viene definito “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione”.

In parole povere serve a comunicare e a “dare conto”, come abbiamo scritto in questo  articolo  al quale rimandiamo per capire bene cos’è e a cosa serve il bilancio sociale.

 

Quali enti devono redigere il bilancio sociale?

Il  Codice del Terzo Settore  ha sancito che i soggetti obbligati alla redazione del bilancio sociale sono:

  • gli Enti del Terzo Settore (ETS) diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo;
  • tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
  • i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

L’obbligo di redazione del bilancio sociale decorre dall’esercizio 2020.

Quindi da gennaio 2020 è fondamentale iniziare a raccogliere le informazioni necessarie, per trovarsi preparati quando sarà ora di scriverlo.

Il documento dovrà essere approvato, congiuntamente al bilancio d’esercizio, dall’organo statutariamente competente, dopo l’esame e il parere dell’organo di controllo.

 

Deposito e pubblicazione del bilancio sociale

Gli ETS dovranno depositare il bilancio sociale presso il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’esercizio precedente (art.48 comma 3 CTS).

Quindi, considerato che l’obbligo di redigerlo decorrerà dal 2020, i primi bilanci sociali regolati dal decreto saranno pubblicati nel Registro Unico da giugno 2021.

Le imprese sociali invece dovranno depositare il documento presso il registro delle imprese, sempre entro il 30 giugno di ogni anno.

La data del deposito per le imprese sociali però potrebbe essere successiva al 30 giugno, in presenza di norme relative a specifiche forme giuridiche che prevedessero scadenze diverse per il deposito dei bilanci di esercizio.

In tal caso è consentito il deposito contestuale entro tale data anche del bilancio sociale.

Il Decreto sollecita gli enti a pubblicare il documento anche sul proprio sito internet o, qualora gli enti ne siano sprovvisti, su quello della  rete associativa  alla quale aderiscono.

La pubblicazione sul sito internet deve garantire la facilità di accesso al documento e la pronta reperibilità delle informazioni, per questo motivo è consigliabile creare una pagina o una sezione dedicata.

 

E gli enti che non sono obbligati?

Nulla vieta che anche gli enti non obbligati per legge stilino il bilancio sociale.

Anche in questo caso gli enti dovranno assicurarne la dovuta diffusione tramite la pubblicazione sui canali digitati propri o delle relative reti associative.

 

I principi dettati dalle linee guida

Il  Decreto  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali elenca i principi generali da tenere presente per la redazione del documento. Li riportiamo qui di seguito.

Completezza

Occorre identificare i principali stakeholder dell’ente (lavoratori, associati, volontari, cittadini, i destinatari dei servizi, pubbliche amministrazioni, donatori, ecc.).

Inoltre bisogna inserire le informazioni rilevanti di interesse per ognuno dei gruppi di stakeholder individuati.

Rilevanza

Devono essere riportate solo le informazioni importanti per la comprensione della situazione, dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività.

Questi dati servono agli stakeholder per valutare il lavoro svolto dall’ente ed il grado di raggiungimento degli obiettivi statutari.

Trasparenza

Vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni.

Neutralità

Le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale e devono documentare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione, senza manipolazioni.

Competenza di periodo

Le attività ed i risultati sociali rendicontati devono essere dell’anno di riferimento del bilancio sociale.

Comparabilità

Vanno inseriti, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato cambia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori o enti operanti nello stesso settore).

Chiarezza

Le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, con un linguaggio accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica.

Veridicità e verificabilità

Vanno riportate le fonti informative utilizzate.

Attendibilità

I dati positivi riportati devono essere forniti evitando sovrastime o sottostime e non bisogna presentare dati incerti come se fossero certi.

Autonomia delle terze parti

Nel caso ci siano soggetti terzi che collaborano alla redazione del bilancio sociale, si deve lasciare loro autonomia ed indipendenza nell’esprimere giudizi.

 

La struttura ed i contenuti definiti dalle linee guida

Il  Decreto  individua anche la struttura e i contenuti minimi che il bilancio sociale dovrà contenere.

Metodologia adottata

Vanno espressi i criteri utilizzati per la redazione e gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati, nonché l’eventuale modifica dei principi rispetto agli anni precedenti.

Informazioni generali sull’ente

Qui devono essere riportate le Informazioni generali, comprese quelle formali pubblicate nel Registro Unico (nome, sede legale, forma giuridica) ed altre rilevanti, come le attività statutarie di interesse generale e secondarie e strumentali, le aree territoriali e i collegamenti con altri ETS.

Struttura, governo e amministrazione

Dati sulla base sociale, sugli organi sociali, sui meccanismi di governo, sulla democraticità interna e sulla partecipazione.

Inoltre, va inserita la mappatura degli stakeholders e le modalità del loro coinvolgimento.

Le imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente devono descrivere anche le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti.

Persone

Entità e dati di dettaglio delle persone che operano per l’ente (volontari, collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, la natura e l’entità dei loro compensi e rimborsi).

Inoltre vanno indicate le modalità di rimborso ai soci utilizzate dall’ente, gli eventuali contratti di lavoro adottati, le attività svolte e la struttura dei compensi.

Per quanto riguarda i compensi è importante ricordare che il Codice del Terzo Settore ha definito regole molto precise sull’argomento (per saperne di più consulta le nostre  slides).

Obiettivi e attività

Informazioni quali-quantitative su obiettivi, attività, risultati ed effetti sui portatori di interesse, in relazione agli obiettivi dell’organizzazione, riscrivendo nei fatti la relazione di missione completa di indicatori.

Gli enti filantropici devono inserire anche l’elenco delle erogazioni effettuate.

Maggiori dettagli sulla relazione di missione sono riportati in questa  risposta  che abbiamo pubblicato.

Situazione economico-finanziaria

Provenienza e destinazione delle risorse; rendicontazione delle raccolte fondi realizzate; eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per ridurle; valutazione degli amministratori sui rischi finanziari.

Altre informazioni

Eventuali contenziosi in essere; eventuali impatti ambientali; le informazioni sulla parità di genere, i diritti umani e la prevenzione della corruzione.

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Informazioni sul monitoraggio svolto riguardo:

  • le finalità sociali perseguite,
  • lo svolgimento di attività di interesse generale ed accessorie,
  • l’assenza dello scopo di lucro,
  • il rispetto delle norme delle raccolte fondi,
  • la presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, nonché l’adeguatezza del trattamento dei lavoratori rispetto alle differenze retributive definite dal CTS (per le imprese sociali).

 

In conclusione

Con l’approvazione del Decreto sulle linee guida per il bilancio sociale degli ETS è stato fatto un passo avanti verso la piena operatività della Riforma del Terzo Settore, ma la strada è ancora lunga.

Certo, redigere il bilancio sociale seguendo le linee guida che abbiamo sopra descritto sarà un’operazione complessa, che richiederà tempo, competenze ed energie.

Anche per questo motivo l’obbligo di comporlo è limitato agli Enti del Terzo Settore molto grandi.

Va detto però che molte informazioni richieste nel Decreto erano già presenti nei bilanci sociali sino ad oggi realizzati.

Di conseguenza l’impatto del Decreto non dovrebbe essere destabilizzante per gli ETS.

Attenzione però a liquidare le linee guida come argomento di interesse solo degli enti che sono obbligati a redigere il bilancio sociale, perché non è così!

Le linee guida sono uno strumento prezioso per tutti gli enti non profit poiché forniscono gli elementi fondamentali per orientare la rendicontazione e la comunicazione dell’ente:

  • sia verso l’interno (associati, volontari, dipendenti/collaboratori, ecc.),
  • che verso l’esterno (cittadini, destinatari dei servizi, pubbliche amministrazioni, donatori, fornitori, ecc.).

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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