La rendicontazione degli enti del terzo settore (ETS) è complessa e articolata, per questo motivo ricevo spesso domande relative alla predisposizione del bilancio o del rendiconto per cassa.
In questo articolo darò le informazioni necessarie agli ETS per consentire loro di redigere in autonomia il consuntivo di fine esercizio.
Lo dichiaro subito: non è un lavoro semplice, anzi.
Ma spero che le informazioni seguenti aiutino gli enti piccoli e medi che non hanno un consulente che li assiste.
Premessa: margini operativi gli ETS
Il Codice del Terzo settore (CTS) ha fissato il perimetro entro il quale gli ETS operano.
Gli enti del terzo settore devono:
- perseguire l’assenza di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.4);
- svolgere per natura e in via esclusiva o principale le attività di interesse generale (art.5).
Inoltre possono realizzare:
- attività diverse (commerciali) “connesse” alle attività di interesse generale (art.6);
- raccolta fondi finalizzata a finanziare le attività di interesse generale, svolta anche in forma organizzata e continuativa, sia impiegando risorse dell’ente (inclusi volontari e dipendenti) sia impiegando risorse di terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori (art.7).
Attraverso la tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio gli ETS devono verificare:
- la natura non commerciale o commerciale dell’ente;
- se l’attività di interesse generale viene svolta in via esclusiva o principale;
- la natura non commerciale o commerciale delle attività di interesse generale svolte;
- i limiti ed il rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità delle attività diverse;
- il divieto della distribuzione diretta e indiretta degli utili;
- il rispetto dell’assenza di lucro;
- se sussiste l’obbligo di:
- predisporre il bilancio sociale;
- predisporre i rendiconti delle raccolte occasionali di fondi e del 5×1000;
- pubblicare sul sito l’informativa sui compensi erogati a dirigenti e soci;
- pubblicare sul sito l’informativa sui contributi pubblici ricevuti.
Rendicontazione: regole e riferimenti normativi
Il Codice del Terzo Settore prevede per gli enti del terzo settore specifiche disposizioni in tema di rendicontazione.
L’art.13 disciplina le scritture contabili e il bilancio dal punto di vista civilistico tenendo conto delle dimensioni economiche degli enti.
Nel dettaglio il comma 1 dell’art.13 sancisce che il bilancio di esercizio degli ETS è formato:
- dallo stato patrimoniale,
- dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente;
- dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Ma i commi 2 e 2-bis dell’art.13 alleggeriscono gli adempimenti in capo agli ETS di piccole dimensioni.
Difatti, grazie alle modifiche apportate dall’art.4 co.1 lettera c) della L.104/2024, gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000,00 euro possono redigere il rendiconto per cassa.
Per tutti gli enti del terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
Per gli enti del terzo settore commerciali (ad esempio le imprese sociali e le cooperative sociali), ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.13 CTS, si applicano le seguenti norme:
- per le scritture contabili → art.2214 Codice Civile;
- per la predisposizione del bilancio d’esercizio → artt.2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter Codice Civile.
Attenzione: l’organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi sopra descritti (art.13 co.6 CTS):
- nella relazione di missione;
- in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- nella nota integrativa al bilancio.
Obblighi contabili fiscali
Per quanto riguarda gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili dal punto di vista fiscale si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.87 del CTS.
Rendicontazione sociale
L’art.14 co.1 CTS prevede che gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono redigere il bilancio sociale secondo le linee guida tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Il bilancio sociale deve essere:
- depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- pubblicato nel sito internet dell’ente.
Il comma 2 prevede che gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
In attuazione delle disposizioni previste dall’art.13 CTS il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Ministeriale 05/03/2020, ha previsto l’adozione di una modulistica obbligatoria per la redazione del bilancio e rendiconto per cassa.
Ma di questo parleremo nella prossima puntata.
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.