Rendicontazione degli ETS – 1° parte

La rendicontazione degli enti del terzo settore (ETS) è complessa e articolata, per questo motivo ricevo spesso domande relative alla predisposizione del bilancio o del rendiconto per cassa.

In questo articolo darò le informazioni necessarie agli ETS per consentire loro di redigere in autonomia il consuntivo di fine esercizio.

Lo dichiaro subito: non è un lavoro semplice, anzi.

Ma spero che le informazioni seguenti aiutino gli enti piccoli e medi che non hanno un consulente che li assiste.

 

Premessa: margini operativi gli ETS

Il  Codice del Terzo settore  (CTS) ha fissato il perimetro entro il quale gli ETS operano.

Gli enti del terzo settore devono:

  • perseguire l’assenza di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  (art.4);
  • svolgere per natura e in via esclusiva o principale le attività di interesse generale  (art.5).

Inoltre possono realizzare:

  • attività diverse  (commerciali) “connesse” alle attività di interesse generale (art.6);
  • raccolta fondi finalizzata a finanziare le attività di interesse generale, svolta anche in forma organizzata e continuativa, sia impiegando risorse dell’ente (inclusi volontari e dipendenti) sia impiegando risorse di terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori (art.7).

Attraverso la tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio gli ETS devono verificare:

  • la natura non commerciale o commerciale dell’ente;
  • se l’attività di interesse generale viene svolta in via esclusiva o principale;
  • la natura non commerciale o commerciale delle attività di interesse generale svolte;
  • i limiti ed il rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità delle attività diverse;
  • il divieto della distribuzione diretta e indiretta degli utili;
  • il rispetto dell’assenza di lucro;
  • se sussiste l’obbligo di:

 

Rendicontazione: regole e riferimenti normativi

Il Codice del Terzo Settore prevede per gli enti del terzo settore specifiche disposizioni in tema di rendicontazione.

L’art.13  disciplina le scritture contabili e il bilancio dal punto di vista civilistico tenendo conto delle dimensioni economiche degli enti.

Nel dettaglio il comma 1 dell’art.13 sancisce che il bilancio di esercizio degli ETS è formato:

  • dallo stato patrimoniale,
  • dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente;
  • dalla  relazione di missione  che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ma i commi 2 e 2-bis dell’art.13 alleggeriscono gli adempimenti in capo agli ETS di piccole dimensioni.

Difatti,  grazie alle modifiche  apportate dall’art.4 co.1 lettera c) della L.104/2024, gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000,00 euro possono redigere il rendiconto per cassa.

Per tutti gli enti del terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Per gli enti del terzo settore commerciali (ad esempio le imprese sociali e le cooperative sociali), ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.13 CTS, si applicano le seguenti norme:

  • per le scritture contabili → art.2214 Codice Civile;
  • per la predisposizione del bilancio d’esercizio → artt.2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter Codice Civile.

Attenzione: l’organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi sopra descritti (art.13 co.6 CTS):

  • nella relazione di missione;
  • in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
  • nella nota integrativa al bilancio.

 

Obblighi contabili fiscali

Per quanto riguarda gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili dal punto di vista fiscale si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.87 del CTS.

 

Rendicontazione sociale

L’art.14 co.1 CTS prevede che gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono redigere il bilancio sociale secondo le  linee guida  tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve essere:

Il comma 2 prevede che gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della  rete associativa  a cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In attuazione delle disposizioni previste dall’art.13 CTS il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Ministeriale 05/03/2020, ha previsto l’adozione di una modulistica obbligatoria per la redazione del bilancio e rendiconto per cassa.

Ma di questo parleremo nella  prossima puntata.

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