Rendicontazione degli ETS – 2° parte

Nel  precedente contributo  ho presentato un quadro generale della rendicontazione, così come intesa dal  D.lgs 117/2017  (Codice del Terzo settore).

In questo articolo entro nel dettaglio dell’art.13 del Codice del Terzo settore (CTS), il quale impone agli enti del Terzo settore (ETS) di redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, in base al volume delle entrate.

Il comma 3 dell’art.13 CTS prevede che il bilancio o il rendiconto per cassa siano redatti in conformità dei modelli definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il  decreto ministeriale del 05/03/2020.

Attenzione: gli  schemi di bilancio  contenuti nel decreto devono essere utilizzati dagli ETS che non svolgono l’attività di interesse generale in forma di impresa.

 

Decorrenza di applicazione della modulistica di bilancio

I modelli di bilancio sono obbligatori a partire dall’esercizio successivo dall’entrata in vigore del decreto.

Ciò significa che l’adozione degli schemi da parte degli ETS già iscritti ai registri previgenti (APS, ODV e ONLUS) e  trasmigrati  al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), deve partire:

  • dall’anno 2021 per gli enti che hanno esercizio sociale coincidente con l’anno solare;
  • dall’anno 2020 per gli enti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Successivamente il Ministero del Lavoro è intervenuto con la  nota 5941 del 05/04/2022  stabilendo che gli enti neo iscritti al RUNTS devono adottare i nuovi modelli dopo il conseguimento dell’iscrizione al Registro.

Alla domanda di iscrizione il “nuovo” ETS deve allegare gli ultimi due bilanci o rendiconti antecedenti alla qualifica di ETS, redatti ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e della disciplina di riferimento.

 

I modelli di bilancio degli enti del Terzo settore

Il Ministero divide gli ETS in due categorie:

  • gli ETS non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate uguali o superiori a 220mila euro, i quali devono predisporre il bilancio secondo il “principio di competenza”, composto dai seguenti modelli:
      • A – stato patrimoniale;
      • B – rendiconto gestionale;
      • C – relazione di missione;
  • gli ETS non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro, i quali possono redigere il rendiconto per cassa secondo il “principio di cassa”, composto dal modello:
      • D – rendiconto per cassa.

Per capire se l’ente deve redigere il bilancio o il rendiconto per cassa si deve tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda il rendiconto redatto secondo il principio di cassa non vanno considerati:

  • disinvestimenti, alienazioni a qualsiasi titolo di immobilizzazioni, poiché entrate non afferenti alla gestione corrente;
  • reperimento di fonti finanziarie.

 

Cosa vuol dire di “competenza” o di “cassa”?

Il “principio di competenza” ed il “principio di cassa” sono due diversi criteri contabili.

Il “principio di competenza” consiste nel registrare nel bilancio tutti i costi e i ricavi che hanno avuto un effetto nell’esercizio, indipendentemente dal momento in cui i pagamenti o gli incassi si verificano.

Invece il “principio di cassa” consiste nel registrare l’operazione tenendo conto della data dell’effettivo pagamento (uscite) o incasso (entrate).

 

Modelli a “schema rigido”

Gli schemi del bilancio e del rendiconto per cassa devono essere considerati “fissi”.

Tuttavia si possono modificare:

  • suddividendo ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
  • raggruppando le voci quando il raggruppamento risulta irrilevante;
  • eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono essere indicati all’interno della  relazione di missione (continua a leggere per sapere cos’è).

 

Il bilancio ed il principio contabile OIC 35

Il Consiglio di gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato i principi contabili che devono applicare gli enti del Terzo settore nel redigere il bilancio in base alle disposizioni dell’art.13 co.1 e art.3 D.lgs 117/2017.

Non mi dilungo su questo argomento poiché ne ho già trattato in  questo articolo.

Recentemente l’OIC ha pubblicato una serie di  modifiche  al principio contabile 35, al fine di semplificare la redazione del bilancio da parte degli ETS che lo attuano per la prima volta.

 

Gli schemi di bilancio d’esercizio

Gli schemi elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono i seguenti.

 

Stato patrimoniale (modello A)

Riflette un’articolazione delle voci dell’attivo e del passivo patrimoniale che ricalca essenzialmente gli schemi del Codice Civile in tema di bilancio delle società di capitali, salvo alcuni adattamenti correlati alla natura “nonprofit” dell’ente. In particolare per le voci Crediti e Debiti e Patrimonio netto.

 

Rendiconto gestionale (modello B)

Ha lo scopo di informare i terzi sul risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra entrate, proventi o ricavi e costi/oneri di competenza dell’esercizio, l’andamento dei flussi finanziari (entrate e uscite e disponibilità liquide) delle attività istituzionali connesse allo scopo sociale.

Ha una struttura a sezioni contrapposte e articolata in cinque sezioni:

  • A. costi e oneri – ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;
  • B. costi e oneri – ricavi, rendite e proventi da attività diverse;
  • C. costi e oneri – ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;
  • D. costi e oneri – ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;
  • E. costi e oneri – proventi da attività di supporto generale.

Concludono lo schema, i costi ed i proventi figurativi.

In questa sezione l’ETS ha la possibilità (facoltativo) di inserire, ad esempio, il valore delle attività dei volontari, il valore della beneficenza erogata, ecc..

 

Relazione di missione (modello C)

Ne ho scritto ampliamente in  questo articolo.

In sintesi la relazione di missione ha la “funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale”.

 

Relazione del revisore legale

Ai sensi dell’art.3 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale deve esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio.

La relazione deve comprendere il giudizio di:

  • coerenza fra il bilancio e la relazione di missione;
  • conformità della relazione di missione con le norme di legge.

 

Il rendiconto per cassa (modello D)

Il rendiconto di cassa evidenzia l’andamento delle uscite ed entrate del periodo annuale in cui sono state pagate o incassate (movimenti di cassa e di banca).

Come il rendiconto gestionale, anche il rendiconto per cassa ha una struttura a sezioni contrapposte ed è suddiviso in tre sezioni.

La prima sezione è relativa alle entrate ed uscite di carattere generale dell’esercizio:

  • A. uscite – entrate da attività di interesse generale;
  • B. uscite – entrate da attività diverse;
  • C. uscite – entrate da attività di raccolta fondi;
  • D. uscite – entrate da attività finanziarie e patrimoniali;
  • E. uscite – entrate di supporto generale.

La seconda sezione è dedicata alle entrate ed uscite di natura patrimoniale (investimenti/ disinvestimenti patrimoniali) e finanziaria (erogazione/rimborso di finanziamenti).

Ognuna delle sezioni sopra esposte prevede il calcolo specifico dell’avanzo/disavanzo riferito alle relative gestioni.

La terza ed ultima sezione è dedicata ai saldi finanziari di cassa e banca.

Il modello D viene completato con i costi ed i proventi figurativi.

Ricordo per completezza di informazione che in calce al rendiconto per cassa il Consiglio direttivo (Organo di amministrazione) deve:

  • documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse (art. 6 CTS);
  • inserire il rendiconto delle raccolte fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (continua a leggere per saperne di più).

 

La rendicontazione non finisce qui

La rendicontazione egli ETS, come ho già scritto più volte, non si esaurisce con la redazione del bilancio o del rendiconto annuale, anche se questa operazione è già di per sé complessa e necessita di competenze specifiche, che spesso devono essere reperite al di fuori dell’ente (come la nostra agenzia, ad esempio).

La normativa vigente richiede agli ETS ulteriori adempimenti che riassumo di seguito.

 

Rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi

Ai sensi dell’art.48 co.3 e art.87 co.6 del Codice del Terzo Settore, gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche occasionali di fondi devono inserire all’interno del bilancio, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una  relazione illustrativa,  le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Gli ETS che redigono il rendiconto per cassa devono inserire tale resoconto dell’attività di raccolta fondi in calce al rendiconto annuale.

 

Approvazione

L’approvazione del bilancio e del rendiconto è una delle funzioni obbligatorie dell’assemblea dei soci.

Il Codice del Terzo settore non indica nessuna data entro la quale deve essere effettuata, quindi si applica quanto previsto dal Codice Civile, ai sensi dell’art.3 co.2 del Codice Terzo Settore.

Il termine posto dal Codice Civile è entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Deposito documenti

L’art.48 co.3 del D.lgs 117/2017 dispone che i documenti di cui ho trattato in questo articolo, ossia:

  • il bilancio o rendiconto annuale;
  • i rendiconti specifici delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente e la relazione illustrativa;

devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno nel  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nella  terza ed ultima parte  di questo studio esporrò come effettuare la riclassificazione del piano dei conti.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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