Nuova IVA e nuovo fisco: la tempesta perfetta

Il 2026 sarà l’anno di svolta per gli enti non profit perché dovranno fare i conti con la riforma fiscale degli enti del Terzo Settore (ETS) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Molti enti associativi dovranno effettuare cambiamenti rilevanti, come ad esempio le ONLUS, ma in generale tutti gli enti dovranno valutare l’impatto che le nuove norme avranno sulle attività svolte.

Ecco il riepilogo di cosa ci aspetta.

 

Cosa verrà

Lo scenario che avremo dal 1° gennaio 2026 – salvo proroghe – sarà il seguente:

  • entrerà in vigore il  nuovo regime IVA  di tutti gli enti associativi;
  • entrerà in vigore la  disciplina fiscale  degli ETS sancita dal Titolo X del Codice del Terzo Settore;
  • il regime fiscale agevolato di cui alla L.398/1991 sarà riservato esclusivamente agli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS, quindi le associazioni culturali e gli ETS non potranno più beneficiarne;
  • le associazioni culturali e le associazioni di formazione extra-scolastica della persona saranno rimosse dall’art.148 co.3  TUIR,  quindi non godranno più del principio di non commerciabilità sui corrispettivi incassati dai soci;
  • sarà soppressa la qualifica ONLUS, quindi gli enti che attualmente la utilizzano dovranno decidere entro il 31/03/2026 se iscriversi o meno al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS).

 

La tempesta perfetta

Basta leggere l’elenco che ho riportato qui sopra per rendersi conto della portata dei cambiamenti che dobbiamo affrontare.

Praticamente è una tempesta perfetta che obbliga tutti gli enti non profit a:

  • rivedere la forma associativa e la struttura interna;
  • rivalutare l’organizzazione delle attività svolte;
  • formare i dirigenti e le figure amministrative interne sulle nuove norme e, se necessario, affidarsi a professionisti esterni per avere assistenza in questa fase di trasformazione.

Per farlo è necessario che gli enti si informino in modo da fare scelte consapevoli tenendo conto della propria storia, dello scopo sociale descritto nello statuto, delle attività svolte e a chi sono rivolte.

 

Le ONLUS

Ho decritto in  questo articolo  la situazione delle ONLUS, le scelte che devono effettuare entro il 31/03/2026 e i rischi che corrono, quindi non mi dilungo su questo punto.

In sintesi devono:

  • decidere se e quale tipologia di ente del Terzo Settore diventare;
  • analizzare la situazione dal punto di vista fiscale per capire se e come l’ente rientra nelle nuove norme fiscali;
  • decidere se continuare ad agire come ente non commerciale disciplinato dal Codice Civile e dal TUIR (vedi sopra).

 

Diventare ETS

L’ente che decide di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore deve adeguare lo statuto e presentare  domanda di iscrizione  agli uffici competenti.

Questa è una fase molto delicata perché in base alla sua specificità l’ente deve scegliere anche la sezione del RUNTS dove vuole iscriversi.

Per farlo deve tenere conto di:

  • scopo sociale;
  • tipologia di attività svolta;
  • struttura organizzativa (numero minimo dei soci, presenza dei volontari, presenza di lavoratori retribuiti);
  • peculiarità della riforma del Terzo Settore, in particolare quelle riguardanti la parte fiscale (attività non commerciali e attività commerciali secondarie e strumentali).

 

Ente non commerciale

L’ente non commerciale che non si iscrive al RUNTS è comunque considerato un ente non profit e potrà continuare ad operare in base alle norme del  Codice Civile  (Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni artt.14 e seguenti).

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale può fare riferimento al Titolo II Capo III (articoli da 143 a 150) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

In particolare segnalo:

  • l’art.143 che disciplina disciplina il reddito complessivo degli enti non commerciali. Specificatamente il comma 3 che spiega quali sono le attività i cui proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali;
  • l’art.144 che prevede l’obbligo di tenuta della contabilità separata per le attività commerciali;
  • l’art.145 che disciplina il regime forfettario degli enti non commerciali. Gli enti ammessi alla contabilità semplificata possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, mediante applicazione all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali di determinati coefficienti di redditività scaglionati per importo di reddito e tipologia di attività;
  • l’art.148 che specifica le disposizioni in tema di enti di tipo associativo;
  • l’art.149 che stabilisce i criteri per la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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