Centri estivi: guida pratica per ETS, ASD e SSD

Cosa sono i centri estivi? Quali sono gli aspetti da valutare e pianificare nella fase di organizzazione?

Questa piccola guida aiuterà gli enti non profit che stanno pensando di cimentarsi in tale attività o la stanno già predisponendo mettendo a fuoco alcuni aspetti fondamentali:

  • è un’attività di natura istituzionale o commerciale?
  • come deve essere organizzata l’eventuale erogazione dei pasti?
  • come devono essere retribuiti i collaboratori?

La guida è rivolta in particolare alle seguenti tipologie associative:

 

Cosa sono i centri estivi?

I centri estivi sono progetti educativi, sportivi e ricreativi rivolti a bambini e adolescenti con l’obiettivo di:

  • aiutare le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro durante la chiusura estiva delle scuole;
  • favorire la socializzazione, lo sviluppo delle attitudini fisiche e artistiche individuali, la conoscenza e tutela del territorio;
  • offrire un’esperienza che risponde al bisogno di stare insieme e contemporaneamente riconoscersi ed esprimersi come individui.

I centri estivi hanno assunto una notevole importanza dopo la pandemia da COVID-19 perché hanno dato una risposta al grande bisogno di socializzazione ed espressione di sé che avevano bambini e giovani dopo il lungo isolamento subito.

Inoltre realizzare centri estivi può essere un’occasione per avvicinare i giovani all’ente stimolandoli a partecipare ad altre attività sociali nel corso dell’anno.

Infine è utile sapere che esistono fondi di finanziamento specifici per le attività dei centri estivi:

  • il Governo ha finanziato anche per il 2024 il  Fondo per i centri estivi  con 60 milioni di euro, che verrà gestito dal Dipartimento per le politiche della famiglia;
  • l’INPS ha promosso un  bando  per l’erogazione di un contributo per la frequenza di un centro estivo diurno per i figli di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.

I fondi sopra elencati dovrebbero essere rifinanziati ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge.

Ecco tre ottimi motivi per prendere in considerazione questa attività.

 

Centri estivi: attività istituzionale o commerciale?

In linea di massima la gestione del centro estivo rientra tra le attività istituzionali dell’ente quando intercorrono i seguenti elementi:

 

Enti del Terzo Settore (ETS)

Le entrate derivanti dai centri estivi sono decommercializzate in base all’art.148 co.3 TUIR.

Ma attenzione: il beneficio fiscale si applica fino all’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea dei nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo Settore (art.101 co.2  D.lgs 117/2017).

Dopodiché gli ETS potranno adottare il nuovo regime fiscale dettato, appunto, dal Titolo X del Codice del Terzo Settore.

Le associazioni di promozione sociale possono beneficiare anche della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici nei seguenti casi:

  • se l’ente è affiliato ad un ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno ed effettua  somministrazione di alimenti e bevande  nel cosiddetto “bar sociale” al posto della  ristorazione;
  • se i pasti vengono acquistati in nome e per conto dei soci presso un ristorante o un servizio catering ed il contributo richiesto ai soci corrisponde ad un rimborso spese per i costi sostenuti.

In ogni caso resta ferma la necessità di avere i requisiti funzionali-organizzativi delle strutture (esempio: HACCP e NIA sanitaria) ed ottenere le autorizzazioni pubbliche, anche a carattere regionale o locale.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali viaggi o vacanze sportive, è opportuno che l’organizzazione del pacchetto sia affidata ad agenzie turistiche.

 

Enti sportivi dilettantistici

Le entrate relative all’attività di centro estivo sono considerate non commerciali quando sono legate all’attività sportiva svolta.

Ma attenzione perché le entrate derivanti da:

  • somministrazione alimenti e bevande,
  • pranzi o merende,

sono entrate di natura commerciale anche se l’attività è rivolta a soci e tesserati (principio ribadito anche dalla  Circolare n. 18/E/2018  dell’Agenzia delle Entrate).

Invece nel caso di ASD-APS sia le attività sportive sia quelle culturali, ricreative e ludiche restano di natura istituzionale se l’ente è in grado di dimostrare che svolge le attività sportive in maniera stabile ma non prevalente.

 

Erogazione pasti

La ristorazione è sempre considerata attività commerciale, anche se rivolta esclusivamente ai soci.

 

Come retribuire i collaboratori?

Abbiamo già stilato una breve sintesi delle regole da applicare per i  compensi ad amministratori e soci di un ente non profit.

Ma attenzione: la questione dei compensi è molto articolata e richiede un’attenta valutazione caso per caso.

 

Lavoro subordinato

Dovendo assicurare la presenza degli operatori (allenatori, educatori, animatori, ecc.) per lo svolgimento delle attività, l’ente è obbligato ad organizzare le prestazioni lavorative in maniera verticistica.

Di conseguenza deve applicare le disposizioni del lavoro subordinato ai collaboratori sancite dall’art.2  D.lgs 81/2015,  a meno che non sia in grado di dimostrare la natura autonoma e occasionale dell’intervento.

Un esempio potrebbe essere l’animatore culturale che realizza un laboratorio o attività ludiche solo per alcune giornate.

Le eccezioni alla regola previste dalla norma riguardano le collaborazioni:

  • per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.

 

Lavoro sportivo

La riforma dello sport ha revisionato in maniera profonda la disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo, quindi le ASD e SSD devono attenersi attentamente alle  nuove regole.

 

Certificato penale

Il D.lgs 39/2014 ha introdotto nel DPR 313/2002 l’art.25 bis, il quale sancisce che il certificato penale “deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie, organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori…”.

Quindi l’obbligo esiste sia nei confronti dei collaboratori che dei volontari.

Il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro (qui la procedura  da seguire).

Infine gli enti sportivi dilettantistici devono nominare il  Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni  entro il 31/12/2024.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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